Il gup ha deciso di sentire i Ministri. Sicuri che c’è da gioire?
Mi scuso per la lunghezza di questo pezzo, per me inusuale, ma la questione credo meriti attenzione e, per quanto possibile, non vorrei tralasciar nulla. Voglio continuare ad analizzare i fatti per quel che sono, nel loro reale significato, e non per quel che i tanti autonominatisi esperti, pretenderebbero di far credere.
Per far questo, sarà necessario richiamare alcuni principi di diritto che … o sono del tutto ignoti a molti di quelli che parlano, e scrivono (o, a scelta, “cianciano”), che non è poi neppure troppo fantasioso crederlo … o che invece, penso assai più probabilmente … fingono di non conoscere.
Scusate questa digressione, che potrà anche apparir noiosa, ma credo sia davvero indispensabile se si vuol fare un’analisi un pò più profonda delle tante che circolano.
In qualsiasi indagine, le possibilità, dopo che il P.M. ha concluso le indagini e messo a disposizione gli atti processuali all’indagato, sono due, e solo quelle:
- o chiede l’archiviazione,
- oppure chiede il rinvio a giudizio dell’indagato (persona nei confronti della quale si svolgono indagini, per verificare se responsabile del reato ipotizzato dal P.M.).
E qui una precisazione ci sta tutta.
Guardate che il P.M. CHIEDE al Giudice … non ordina (tranne che nei casi di minor gravità, nei quali dispone il rinvio diretto a giudizio, e non è questo il caso). Nel momento in cui ne chiede il rinvio a giudizio, l’indagato diviene “imputato”, e cioè persona formalmente accusata di esser responsabile del reato.
La differenza non è da poco. Per capirci meglio, facciamo un esempio concreto e reale, proprio di questi giorni.
Matteo Salvini è “indagato”, e cioè persona nei cui confronti sono state svolte indagini, che non hanno condotto a un accertamento di responsabilità, e il P.M. ha coerentemente concluso … chiedendo l’archiviazione.
Piero Fassino è “imputato”, in quanto, al termine di analogo percorso a quello di Salvini, è stato invece ritenuto responsabile del reato ipotizzato, e mandato dinanzi al Gup, che doveva decidere se assolverlo (quando c’è richiesta di rinvio a giudizio, il giudice non archivia, ma assolve), oppure, non ravvisando la sua sicura estraneità al reato, lo rinvia al giudizio del giudice territorialmente competente.
Fassino, dicevamo, è stato rinviato a giudizio.
Vediamo cosa è accaduto per Salvini.
Concluse le indagini, per lui, come per chiunque altro, il P.M. doveva scegliere se chiedere il rinvio a giudizio (e ricordiamo ai tanti “esperti” che … per il reato di sequestro di persona … la competenza è della Corte d’Assise e non del Tribunale, come erroneamente scrivono in tanti), oppure CHIEDE (lo avete capito o no che quella del P.M. è, e non può essere altrimenti, che una semplice richiesta?!), l’archiviazione.
Nel suo caso però, essendo indagato come ex Ministro nonchè parlamentare, c’è stato un passaggio ulteriore, imprescindibile, prima che la questione possa giungere dinanzi al Gup, ed esattamente un pronunciamento del c.d. Tribunale dei Ministri. Quel Tribunale (lasciando da parte le polemiche insorte sui suoi componenti, e sulla loro appartenenza politica, neppure minimamente celata), non condividendo la richiesta del P.M., ha ritenuto la sussistenza del reato, e quindi che Salvini dovesse esser mandato a giudizio.
Prima che il procedimento potesse riprendere il suo corso, è stato però necessario un ulteriore passaggio, e cioè ottenere l’autorizzazione a procedere dal ramo del Parlamento di cui fa parte l’indagato, in ragione del suo status di parlamentare.
Come ben sappiamo, il Senato ha concesso l’autorizzazione.
A questo punto il procedimento ha ripreso il suo normale corso, per capirci quello a cui tutti vengono sottoposti, e il procedimento è arrivato dinanzi al Gup.
Qui, ormai rientrati nel percorso ordinario, le possibilità che aveva il P.M. sempre le stesse di quelle iniziali erano … e quindi, poteva:
- chiedere il rinvio a giudizio,
- oppure insistere per l’archiviazione.
Il P.M. ha reiterato la richiesta di archiviazione.
Vediamo ora cosa poteva fare il Gup.
Le scelte, contrariamente a molte originali amenità scritte da molti, erano tre … e non due.
E sì perché, oltre alle prime due (richiesta di rinvio a giudizio o archiviazione), il Gup aveva anche una terza possibilità, e guarda un po’ … proprio quella che ha poi scelto … e cioè, disporre un approfondimento delle indagini. Questo, e nient’altro significa la sua decisione di ascoltare, come “persone informate sui fatti”, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Elisabetta Trenta, Danilo Toninelli e Luciana Lamorgese.
Andiamo però oltre questi dati, ormai noti, anche se non giurerei esser stati compresi da tutti, e cerchiamo di capire meglio il significato di questa decisione.
E precisiamo anche un altro aspetto, non proprio irrilevante. Quando si è ascoltati da un giudice, sia in veste di indagato, che di imputato, si ha diritto di mentire, e non si può esser perseguiti se si mente (come accade invece negli Usa, dove l’accusato ha il dovere di dire la verità, e subisce un altro processo, se mente). Se si viene invece ascoltati in qualità di teste, o di persona informata, che è poi la stessa cosa … beh, allora la musica cambia, e non poco, perché si deve riferire la verità, e se si afferma qualcosa che induca a ritenere la persona ascoltata partecipe alla condotta, in due parole, si mente, si deve interrompere l’atto e si deve invitare la, fino a quel momento “persona informata”, a nominare un difensore, assumendo la veste di indagato.
Se invece si riferiscono fatti non veri (e io, al posto di quei signori, sapendo che nel suo fascicolo il giudice ha tutto, ci starei molto attento), si finisce imputati di false informazioni.
Questo dovranno tenere ben presente le “persone informate”, quando saranno dinanzi a quel Gup, e questo, almeno quelli tra di loro laureati in giurisprudenza, immagino lo sappiano bene …
Quindi, la domanda che ci si dovrebbe porre è: ma allora Salvini ha vinto?
E no, proprio no, perché per, diciamo impropriamente “vincere”, il Gup avrebbe dovuto accogliere la richiesta del P.M., magari anche pilatescamente adagiandosi, come avviene molto più di frequente di quanto possa pensarsi, su una laconica motivazione, magari con una formuletta tipo: “… condividendo integralmente le motivazioni del P.M. da intendersi qui trascritte, P.Q.M.… archivia”.
Facile no?
E neppure strano, perché se, come sostiene la difesa di Salvini, e non solo quella, il suo fu un atto politico, non dovrebbe neppure discutersi del fatto che la magistratura non possa sindacarlo. E però così non è successo.
E allora?
E allora, come diceva quello: “a pensar male si fa peccato … ma spesso ci si prende”, qualche dubbio viene.
Personalmente sarei ben felice se alla fine, lasciando da parte le solite dietrologie, a determinare certi eventi dovesse scoprirsi che sono stati meri fatti umani, magari pure di tipo personale …
Ma se così putacaso non fosse, e non penso di essere l’unico a dubitarne (c’è un interessantissimo articolo di oggi di un Presidente di Cassazione in pensione, il Dott. Dubolino, che lo spiega molto bene) … beh, allora la situazione si fa davvero seria.
Per capir meglio vediamo un pò più da vicino i protagonisti, anzi, il protagonista, perché in fin dei conti è divenuto lui il vero e unico protagonista, per lo meno in questa fase, di questa vicenda che sta assumendo toni sempre più grotteschi.
Nunzio Sarpietro, chi è?
Un giudice, certamente, ma che si sa di lui?
Vediamo se c’è qualcosa su di lui su internet … magari andando un po’, e neanche tanto, solo qualche anno indietro.
Toh … guarda che notiziuole interessanti si trovano …
Candidato Presidente della Corte d’Appello di Torino, e con più che cospicui titoli … il CSM (quello dell’epoca Palamara), gli preferì il Dott. Edoardo Barelli Innocenti, altro più che titolato candidato.
Fin qui, una normalissima questione di nomine, ricorsi e via dicendo.
E però, qui accade qualcosa di diverso.
E sì, perché mentre il T.A.R. del Lazio, al quale il Dott. Sarpietro subito propose le sue doglianze, ricorrendo avverso la decisione del CSM (quello poi falcidiato dall’affaire Palamara), aveva accolto il suo ricorso. Il Consiglio di Stato ribaltava quella decisione … lasciandolo lì dove si trovava … a Catania …
Mi vien da sorridere solo a pensare che magari potrebbe essere che qualcuno dei componenti di quel CSM, si starà torcendo le budella … per non averlo mandato a Torino …
Come che sia, e quali che siano le amicizie, frequentazioni e collocazione nelle diverse correnti della magistratura del Dott. Barelli Innocenti, mi sa tanto che il Dott. Sarpietro non deve essere amico né di Palamara e del suo gruppo (o quello che “era” il suo gruppo, perché non so se è solo un’impressione, ma ho idea che ormai, se non lo hanno già fatto, lo stiano per buttare a mare ), né di molti componenti del CSM che parteciparono alla decisione sulla nomina del Presidente della Corte d’Appello di Torino.
Chissà …
Certo il dubbio che il Dott. Sarpietro che, facendo un calcolo così, a occhio, dovrebbe avere sulla settantina di anni, e dovrebbe quindi esser abbastanza vicino al pensionamento, mi sa tanto non sia poi così maligno pensare che non sia … diciamo solo … tanto vicino a quelli che dicevano che “… sì, Salvini ha ragione … ma dobbiamo attaccarlo …”.
Booh …
Tornando al procedimento che riguarda Salvini, vien da chiedersi però: ma la decisione del Dott. Sarpietro… di non accogliere la richiesta del P.M., e invece approfondire le indagini, da cosa sarà scaturita?
Questa è solo una curiosità, giuro, assolutamente innocente, perché ben altri sono i dubbi che questa decisione mi ha suscitato. Non è infatti quell’aspetto che mi interessa. Quel che mi interessa, e soprattutto mi preoccupa, quale che sia la ragione che ha determinato la decisione di quel Gup, è ben altro.
Più che il significato di quella decisione … le sue conseguenze!
Voler approfondire, dopo che la Procura ha detto è stata una decisione politica, produce infatti serissime conseguenze … forse neppure pensate da quel giudice. Si è infatti aperta una strada che, paradossalmente proprio quella parte giudici politicizzati propugna da anni, e cioè: sottoporre al sindacato del potere giudiziario gli atti e le decisioni del potere esecutivo. Attenzione però che questa … è una china assai scivolosa …
Se nessuno ci ha pensato, c’è il rischio che si finisca per accettare un vero e proprio sovvertimento dell’ordinamento democratico e del principio della separazione dei poteri.
O sarà forse solo una mia fantasia, che sono malpensante di natura?
**Foto in evidenza profilo Facebook Giuseppe Conte