Lasciamo perdere le dichiarazioni dei politici, veri e improvvisati, cioè quelli che Dio solo sa, forse, ma non ne sono poi neppure così sicuro, come siano finiti a ricoprire importanti ruoli istituzionali, senza aver mai fatto un solo giorno di “gavetta”. Vediamo invece cosa scrivono i “professionisti” dell’informazione, quelli investiti della missione di istruirci e spiegarcelo loro il significato, di quello che però non ci fanno leggere, perché … hai visto mai …
Prendiamone uno a caso, tanto da quel versante scrivono più o meno tutti le stesse cose. Huffinghton Post, in un articolo del 18.12.2019, scrive testualmente: “La vicenda riguarda la nave Gregoretti: … in mare fino al 31 luglio quando era arrivato il via libera allo sbarco. La Procura a settembre aveva ufficializzato la richiesta di archiviazione, ma aveva COMUNQUE trasmesso gli atti al Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Catania”.
Il maiuscolo è mio, tanto per far osservare quel termine, messo lì in mezzo alla frase, a parer mio per mascherarne il reale obiettivo, che è capace da solo, osservando la costruzione del periodo, di far comprendere quale sia il reale intento perseguito da chi lo ha scritto.
E infatti, se è certamente vero nella sostanza il dato, e cioè che gli atti sono stati trasmessi, il modo è veramente infido e insinuante. Cosa capisce infatti il lettore che non conosca la procedura penale leggendo quel “… comunque ...”?
Semplicemente che, a parte il dettaglio (perché scrivendo in quel modo la vera notizia, e cioè la richiesta di archiviazione, finisce per divenire un dettaglio), che COMUNQUE quella Procura gli atti li ha trasmessi e quindi che, quell’odioso di Salvini, di qualcosa dovrà rispondere.
Allora facciamo un pò di chiarezza, e questo vale per tutti.
Al termine delle indagini il pm o chiede al Giudice di mandare a giudizio l’indagato o l’archiviazione.
Il fatto di “… trasmettere gli atti …” è semplicemente l’azione materiale conseguente alla conclusione delle indagini, perché nel nostro Ordinamento, il pm indaga e fa richieste, ma è il Giudice che decide, e non indica affatto, come in modo subdolo si vuol far credere attraverso quel COMUNQUE, che ci possa essere dell’altro.
In due parole: il pm ha esaurito il suo compito, e scelta una strada (richiesta di rinvio a giudizio o archiviazione), ne sceglie una e la presenta al Giudice.
Perché quel pm ha ritenuto che Salvini non abbia commesso nessun reato? Facciamo una cosa, leggetevela, così un’idea, scevra da condizionamenti ve la farete da soli.
Una sola ultima osservazione: avete notato come in casi di questa risonanza mediatica sia un fiorire di “interpreti” che fanno calare dall’alto la “loro” spiegazione di quel che significa questo o quel provvedimento, ma assai raramente ve lo fanno leggere?
Domandatevelo il perché, magari dopo aver letto questa di richiesta di archiviazione che, al di là della noiosa parte ricostruttiva degli eventi, e delle parti diciamo più tecniche, soprattutto da pagina 10, spiega in modo assai chiaro perché il pm non ritiene che vi siano reati.
Poi magari ne parliamo ancora.
PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA CATANIA
Al Tribunale di Catania Collegio per i reati ministeriali
Il Procuratore Distrettuale della Repubblica
Visti gli atti del procedimento penale n. 11286/19 R.G.N.R. nei confronti del Senatore Matteo Salvini, n. a Milano il 9 marzo 1973, residente a Milano via Amero Cagnoni n.10, già Ministro dell’Interno pro-tempore, per il delitto di cui agli all’art. 605 co. 1,2 e 3 codice penale, in Augusta dal 28 al 31 luglio 2019 2018
OSSERVA
§ 1. Premessa
Il presente procedimento scaturisce dalla trasmissione da parte della Procura di Siracusa del procedimento 5594/2019 R.G. mod 44 per competenza funzionale ex artt. 6 e 11 L. cost. n.1 del 1989 “in ragione di quanto espressamente prospettato dall’esponente in ordine alla consumazione di reati ministeriali”, avuto riguardo all’esposto-denuncia depositato l’1.8.2019 da Zanna Antonio quale legale rappresentante dell’associazione Legambiente Sicilia.
In particolare la Procura di Siracusa a seguito del deposito della citata denuncia procedeva ad iscrivere contro ignoti un procedimento per il delitto di cui all’art. 605 c.p., riunendo contestualmente tale procedimento ad altro precedente procedimento già iscritto contro ignoti (in relazione alla medesima vicenda connessa allo sbarco ad Augusta dei migranti presenti a bordo della nave “Gregoretti”) per i seguenti reati: a) per il reato di cui all’art. 328 c.p. in relazione al DPR n.232/2001 e regolamento sanitario del 12.12.2005 in Augusta dal 28 luglio 2019 in permanenza; b) per il reato di cui agli artt.282 D.Lgs n.81/2008 in relazione agli artt. 272 e 273 D.Lgs n.81/2008 in Augusta dal 28 luglio 2019 in permanenza.
Questo ufficio, a seguito dell’identificazione del Ministro dell’Interno dell’epoca, disponeva l’iscrizione a mod. 21 a carico dello stesso esclusivamente per il delitto di cui all’art. 605 c.p., unico delitto ipotizzabile sulla scorta della denuncia ed in relazione al quale è avvenuta la trasmissione per competenza funzionale, mentre per i diversi reati originariamente iscritti dalla Procura di Siracusa nel proc.5594/2019 R.G. mod.4 non ritenendo che emergessero indizi a carico del Ministro dell’Interno – non potendosi lo stesso ritenere soggetto obbligato ad intervenire senza ritardo in relazione al DPR 232/2001 né, tantomeno, potendo in alcun modo considerarsi “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 282 D.Lgs n.81/2008 – è stata disposta la ritrasmissione per competenza territoriale alla Procura di Siracusa.
Con riguardo al citato esposto-denuncia depositato come detto l’1.8.2019 da Zanna Antonio quale legale rappresentante dell’associazione Legambiente Sicilia in sintesi nel medesimo si rappresentava: che a seguito del salvataggio di 141 migranti in data 25 luglio 2019 da parte di unità militari italiane gli stessi erano stati trasferiti sulla nave “Gregoretti” della Marina Militare Italiana; che la citata nave “Gregoretti”, dopo avere sbarcato a Lampedusa alcuni migranti in condizioni di salute critiche, il 27 luglio era giunta nei pressi del porto di Catania e, successivamente, il 28 luglio era entrata nel porto di Augusta dove era rimasta ormeggiata con i migranti a bordo sino al 31 luglio, data in cui veniva definitivamente autorizzato lo sbarco; che tra il 28 ed il 29 luglio era stato autorizzato lo sbarco di una donna incinta con la famiglia e di n.16 minorenni; che da numerosi articoli di stampa erano state riportate le dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Salvini secondo il quale non sarebbe stato autorizzato lo sbarco dei migranti sino a quando non fossero stati definiti gli accordi per il loro ricollocamento in altri paesi europei; che il caso in oggetto era da considerarsi analogo a quello relativo al trattenimento di migranti a bordo della nave “Diciotti” già esaminato dal Tribunale dei Ministri di Catania che con ordinanza del 7.12.2018 (allegata alla denuncia unitamente ai citati articoli di stampa) aveva chiesto l’autorizzazione a procedere al Senato della Repubblica per il delitto di sequestro di persona aggravato.
§2. Ricostruzione del fatto
Il fatto storico risulta compiutamente accertato sulla scorta dei seguenti atti acquisiti nel fascicolo: note e comunicazioni dell’IMRCC del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; annotazione di p.g. del 29.7.2019 redatta dal comandante di nave “Gregoretti” ten. di vasc. Carmine Berlano; verbale di s.i.t. rese al P.M. di Siracusa in data 30 luglio dal comandante di nave “Gregoretti” ten. di vasc. Carmine Berlano; verbali di ispezione locale redatti a seguito del decreto di ispezione locale della Procura di Siracusa del 30.7.2019, e relazione di consulenza medica redatta dai C.T. nominati dal P.M. di Siracusa; verbale di s.i.t. rese a questo P.M. da Romano Filippo, Vice Prefetto vicario della Prefettura di Siracusa.
I dati più rilevanti possono essere così sinteticamente schematizzati in successione cronologica:
Il 25 luglio 2019 alle ore 18,30 il comandante di nave “Gregoretti”, unità militare appartenente al Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto, riceveva l’ordine di dirigere a nord dell’isola di Lampedusa per ricevere a bordo un numero ancora imprecisato di migranti che stavano per essere soccorsi in due distinte operazioni SAR da un pattugliatore della Guardia di Finanza (evento Sar 305) e da una motovedetta della guardia costiera (evento SAR 300).
La nave “Gregoretti” giungeva sul luogo indicato per il trasbordo il 26 luglio alle ore 05,51ed il trasbordo dalla nave della GDF e dalla motovedetta della guardia costiera avveniva alle ore 07,30 per un totale complessivo di n. 135 migranti caricati a bordo della citata nave “Gregoretti”. Alle ore 07,40 il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ordinava a nave “Gregoretti” di dirigersi verso il Porto di Catania in attesa dell’indicazione del POS ( Place of safety), con successivo arrivo della medesima “Gregoretti” nei pressi del porto di Catania nel punto di fonda individuato alle ore 00,35 del 27.7.2019.
Alle ore 18,10 del 27.7.2019 il Comando Generale delle Capitanerie di Porto comunicava a nave “Gregoretti” che il probabile POS per lo sbarco dei migranti sarebbe stato individuato nel Porto di Augusta presso il pontile denominato “Nato”. Alle successive ore 19,28 veniva disposto ed effettuato lo sbarco a Catania per ragioni sanitarie di una donna nigeriana in stato di gravidanza, del marito e dei due figli minori della stessa. Alle ore 23,00 del 27.7.2019 il Comando Generale ordinava a nave “Gregoretti” di dirigersi presso il Porto di Augusta, dove la stessa nave ormeggiava alle ore 03,15 del 28.7.2019.
In data 29.7.2019 veniva inviata alla Questura ed alla Prefettura di Siracusa dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Catania una missiva con la quale, in sintesi, si chiedeva di volere sollecitamente autorizzare lo sbarco di n.16 migranti dichiaratisi minorenni. Lo stesso giorno il Ministero dell’Interno autorizzava lo sbarco dei 16 migranti dichiaratisi minorenni.
In data 30.7.2019 la Procura della Repubblica di Siracusa emetteva decreto di ispezione locale a bordo della nave “Gregoretti” al fine di accertare sia le condizioni igienico-sanitarie dei migranti sia il rischio di esposizione ad agenti patogeni da parte del personale di bordo in relazione a malattie infettive dalle quale fossero affetti i migranti a bordo, nominando all’uopo al contempo tre medici come C.T. del P.M.
In data 30.7.2019 la Procura di Siracusa sentiva a s.i.t. il comandante di nave “Gregoretti” ten. di vasc. Carmine Berlano il quale, oltre a confermare la successione degli eventi sino a quel momento, riferiva sia in ordine alla condizioni di salute dei migranti, evidenziando che nei casi critici era stato disposto lo sbarco immediato, sia in ordine agli accorgimenti presi per evitare che l’equipaggio potesse subire il contagio da malattie infettive. Lo stesso inoltre riferiva di avere atteso l’indicazione del “POS” sino a quel momento da parte del Comando Generale delle capitanerie di porto non avendo inoltrato alcuna richiesta in tal senso, e che il citato Comando Generale gli aveva solo comunicato che il probabile POS sarebbe stato Augusta, dove si trovava ormeggiato.
Per quanto riguarda la situazione sanitaria a bordo della nave “Gregoretti” tra il 30 ed il 31 luglio 2019 va in sintesi evidenziato che dalle relazioni redatte e dalle s.i.t. rese dalla dott.ssa Stefania Agata Reale, presente a bordo della “Gregoretti” durante tutto il periodo e facente parte del Corpo Italiano di soccorso ordine di Malta, e dalla relazione tecnica redatta dai medici infettivologi nominati quali C.T. dal P.M. di Siracusa e depositata il 31.7.2019 in sintesi emergeva che tra i 116 migranti rimasti a bordo circa 29 presentavano segni clinici di malattie infettive, prevalentemente la scabbia, mentre nessun membro dell’equipaggio presentava segni di malattie infettive.
Il 31.7.2019 il Procuratore f.f. di Siracusa con missiva indirizzata sia alla Questura ed alla Prefettura di Siracusa che al Comando Generale delle Capitanerie di Porto chiedeva, specie in relazione alle rilevate problematiche di tipo sanitario ed al rischio infettivo, di voler procedere allo sbarco dei migranti. Nella stessa data del 31.7.2019 veniva autorizzato lo sbarco dei 116 migranti ancora rimasti a bordo che venivano poi trasferiti presso l’hotspot di Pozzallo.
A seguito della trasmissione del procedimento iscritto contro ignoti da parte della Procura di Siracusa, questo P.M. in data 4.9.2019 procedeva a sentire a s.i.t. Filippo Romano, Vice Prefetto vicario della Prefettura di Siracusa, che si era personalmente occupato della vicenda in oggetto. Lo stesso dichiarava: “…In primo luogo voglio dire di essermi personalmente occupato quale Vicario del Prefetto, all’epoca in ferie, della citata vicenda relativa all’arrivo nel porto di Augusta della nave militare Gregoretti sino allo sbarco dei migranti avvenuto il 31.7.2019 ed a tal proposito ho portato con me tutta la documentazione in possesso del mio ufficio e relativa alle varie fasi di tale vicenda.
Si da atto che il dott. Romano produce n.8 documenti in copia per un totale di n. 13 pagine che l’ufficio acquisisce, tutti documenti relativi all’arrivo presso il Porto di Augusta della nave Gregoretti e sino al successivo sbarco.
a.d.r.: In primo luogo come emerge dal primo documento segnato con il n.1 la nave Gregoretti ormeggiò presso il pontile di Augusta della Marina Militare detto pontile NATO alle ore 03,15 del 28.7.2019. Successivamente il 29.7.2019 l’MRCC del corpo delle Capitanerie di Porto di Roma comunicava le difficoltà logistiche per la nave Gregoretti a rimanere al largo fuori da un porto e segnalava le ragioni per le quali era stato disposto l’ormeggio ad Augusta come si evince dal documento n.2. In data 29.7.2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con il documento n. 3, chiedeva di fare sbarcare per esigenze di giustizia i minori non accompagnati. Nel pomeriggio del 29.7.2019, a seguito di contatti telefonici tra la Prefettura di Siracusa ed il Ministero dell’Interno, la dott.ssa Leone dirigente della struttura di missione per l’accoglienza dei MSNA indicava a mezzo mail, che produco come allegato n. 4, le destinazioni dei 16 minori dei quali dunque veniva autorizzato lo sbarco ed immediato trasferimento. In realtà lo sbarco dei minori veniva disposto dall’MRCC delle Capitanerie di Porto come da documento n. 5 che produco. In quei giorni, ovvero tra il 28 ed il 30 luglio mi sono sentito più volte con i diversi uffici ministeriali coinvolti al fine di avere indicazioni sulla destinazione dei migranti una volta sbarcati. Dal Ministero mi dissero più dirigenti che certamente lo sbarco sarebbe stato autorizzato a breve e che l’attesa era dovuta al tentativo del Ministro dell’Interno di ottenere il ricollocamento dei migranti tra gli altri partner europei, come peraltro emergeva di tutti gli organi di stampa e mass media. Il 30 di luglio poi parlai personalmente con il dott. Matteo Piantedosi il quale mi disse di prepararmi per sistemare i migranti nei CAS gestiti dalla Prefettura perché a breve sarebbero sbarcati. Dunque per noi già il 30 era evidente la volontà ministeriale di autorizzare lo sbarco tanto che ci dicevano di prepararci per l’accoglienza. Io feci presente che però ad Augusta non esisteva più un centro per le operazioni in banchina, e il dott. Piantedosi mi disse di portarli una volta sbarcati nell’hotspot di Pozzallo, come poi in effetti avvenne. Il 30 luglio il dott. Scavone reggente della Procura di Siracusa dispose una ispezione a bordo della Gregoretti per verificare la situazione sanitaria, ed io lo comunicai al dott. Piantedosi che mi disse di attendere gli esiti dell’atto disposto dal P.M. Il successivo giorno 31 luglio arrivò una missiva a firma del dott. Fabio Scavone, che produco come documento n. 6, e con la quale in sintesi lo stesso invitava a procedere allo sbarco dei migranti. Devo però dire che già in precedenza la stessa mattina del 31.7.2019 avevo ricevuto la telefonata del dott. Piantedosi che mi comunicava che stava per avvenire lo sbarco e quindi di predisporre i pullman per portare i migranti a Pozzallo. A seguito di tale comunicazione del Ministero dell’Interno io chiamavo il Questore di Siracusa al fine di predisporre una ordinata partenza dei migranti verso Pozzallo e la Questura inviava il documento che produco con il n.7. Successivamente in data 1.8.2019 la Capitaneria di Porto di Augusta comunicava che previa autorizzazione del Ministero dell’Interno il 31.7.2019 alle ore 17 erano stati sbarcati tutti i 116 migranti della Gregoretti (vedi documento n. 8).
a.d.r.: Io sin dalle prime conversazioni telefoniche con dirigenti del Ministero dell’Interno seppi che lo sbarco sarebbe stato autorizzato ed anche in tempi brevi, in quanto il Ministro stava già discutendo con i partner europei in ordine al ricollocamento dei migranti, e il dott. Piantedosi sin dall’inizio mi disse di preparare quanto necessario per l’accoglienza dei migranti in quanto lo sbarco stava per essere autorizzato…”.
Va infine rilevato che la Squadra Mobile della Questura di Catania con missiva del 17.9.2019 trasmetteva la nota del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto (con relativi allegati) con la quale si comunicava testualmente: “…a) con il messaggio del 25/07/2019 (allegato 1), questo IMRCC ha informato tutti i Comandi/Enti interessati (compreso il Ministero dell’Interno) circa l’avvenuto recupero da un gommone, in area SAR maltese, di 50 migranti da parte della Motovedetta CP 319 della Guardia Costiera. Tale intervento è stato eseguito in aderenza alle indicazioni del Ministero dell’Interno, al fine di fornire supporto alle Autorità maltesi. Nel medesimo messaggio questo IMRCC ha anticipato che i suddetti 50 migranti sarebbero stati poi trasbordati sulla Nave Gregoretti della Guardia Costiera, per la quale sarebbe stato richiesto in seguito al NCC il POS; b) con il messaggio del 26/07/2019, (allegato 2), questo IMRCC, similmente a quanto attuato per la Motovedetta CP 319, ha informato tutti i Comandi/Enti interessati (compreso il Ministero dell’Interno) che il pattugliatore della GdF “Monte Sperone” aveva soccorso 91 migranti da un gommone in area Sar maltese, sempre in aderenza alle disposizioni fornite dal Ministero dell’Interno. I suddetti migranti sono stati successivamente trasbordati sulla Nave Gregoretti per la quale sarebbe stata poi richiesta l’assegnazione del POS; c) con il messaggio del 26/07/2019 (allegato 3), questo IMRCC ha informato tutti i Comandi/Enti interessati (compreso il Ministero dell’Interno) che alle ore 07.30 dello stesso giorno tutti i migranti recuperati, sia dalla M/V CP 319 che dal pattugliatore Monte Sperone, erano stati trasbordati sulla Gregoretti. Nel medesimo messaggio si anticipava che la Nave, atteso l’imminente peggioramento delle condizioni metereologiche, stava dirigendo verso la rada di Catania in attesa di assegnazione del POS; d) con il messaggio del 27/07/2019 (allegato 4), questo IMRCC informava tutti i Comandi/Enti interessati (compreso il Ministero dell’Interno) che la Nave Gregoretti era in sosta nella rada del porto di Catania, restando in attesa dell’assegnazione del POS; e) con il messaggio del 27/07/2019 (allegato 5), questo IMRCC informava tutti i Comandi/Enti interessati (compreso il Ministero dell’Interno) che la Nave Gregoretti – in considerazione del progressivo peggioramento delle condimeteo e della presenza di 131 migranti a bordo – stava lasciando la rada di Catania per dirigere verso il porto di Augusta in corrispondenza del pontile Nato. Nel medesimo messaggio questo IMRCC specificava che i migranti, comunque, non sarebbero sbarcati fino al sopraggiungere delle superiori disposizioni; f) con email del 31/07/2019, (allegato 6), il Ministero dell’Interno – NCC – comunicava a questo IMRCC che la Gregoretti era autorizzata a sbarcare i migranti presso il porto di Augusta.
Tutto ciò premesso, si rappresenta che la richiesta formale di POS per Nave Gregoretti è stata quindi formulata con il messaggio in allegato 4 allorquando, questo IMRCC, informava tutti i Comandi/Enti interessati (compreso il Ministero dell’Interno) che la Nave aveva raggiunto la rada del porto di Catania e che la stessa era in attesa di assegnazione di POS, come anticipato con la precedente corrispondenza…”
Dunque, emerge con evidenza che la formale richiesta di assegnazione del POS al Ministero dell’Interno avveniva in data 27 luglio 2019.
§3. Considerazioni in diritto
La riconducibilità al Ministro dell’Interno Salvini della decisione di trattenere i migranti su nave Gregoretti per il periodo in contestazione, e quantomeno sino al 30 luglio, può ritenersi accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, e ciò in primo luogo sulla base delle stesse pubbliche esternazioni dell’interessato, che possono ritenersi fatto notorio per l’ampio risalto mediatico voluto dallo stesso, che ha rivendicato la paternità di tali scelte riconducendole alla strategia politica nella veste istituzionale di vice Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro dell’Interno, iscrivendo tale problematica tra i punti principali dell’agenda politica di governo. E del resto, la veridicità di tale rivendicazione risulta confermata sia dalle dichiarazioni testimoniali provenienti dal vice-prefetto Filippo Romano sia da quanto già emerso nell’ambito del proc. 12551/2018 R.G. mod 21 (il c.d. caso “Diciotti”) e riportato nella decisione del Tribunale dei Ministri di Catania del 7.12.2018 in atti acquisita ed alla quale si rinvia. Invero, dal complesso di tali dichiarazioni e dalle acquisizioni anche documentali emerge che dall’insediamento al vertice del Ministero dell’Interno del Sen. Salvini era intervenuta nella c.d. fase SAR, prima tappa del procedimento di accoglienza dei migranti, una sostanziale modifica, sulla quale appare opportuno adesso soffermarsi.
§3.1 La fase S.A.R. (acronimo dell’espressione inglese Search and Rescue, Ricerca e salvataggio)
L’iter procedimentale di tale fase e le fonti normative primarie e secondarie che la disciplinano sono stati puntualmente ricostruiti nel decreto del Tribunale dei Ministri di Palermo datato 16.10.2018 e relativo al c.d. caso “Diciotti”, che è stato acquisito in atti e che per ragioni di economia deve ritenersi per questa parte integralmente richiamato (cfr. pagg. da 35 a 38). E’ stato esattamente osservato da quel Giudice che in questa fase sono distinguibili due diversi momenti, riconducibili ciascuno alla competenza di due differenti Ministeri: nel primo tempo, che ricomprende il coordinamento dell’attività di salvataggio dei migranti in condizioni di pericolo durante la navigazione, interviene il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che opera prevalentemente tramite il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – IMRCC; nel secondo tempo, che ricomprende l’assegnazione del c.d. porto sicuro (P.O.S., acronimo dell’espressione inglese place of safety) – che viene comunicato al natante sul quale si trovano i migranti soccorsi – nonché l’organizzazione del servizio di accoglienza, che dà poi inizio alla seconda fase, è competente il Ministero dell’Interno, che secondo le previsioni della direttiva SOP 009/15 “procedure sperimentali per l’individuazione del POS – Place o safety – nell’ambito di operazioni SAR connesse all’emergenza flussi migratori via mare coordinate da MRCC Roma ed effettuate con il concorso di unità navali private o di altre amministazioni, italiane o straniere”, edita nel settembre 2015 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ed approvata “in via provvisoria e sperimentale” dal ControAmmiraglio Nicola Carlone, capo reparto piani e operazioni della Guardia Costiera, interviene attraverso il summenzionato Dipartimento per le libertà civili, al quale è rimessa, tra l’altro, l’assegnazione del POS.
Come si evince anche dagli atti del precedente procedimento 12551/2018 N.R. – relativo al cosiddetto caso “Diciotti” ed iscritto per il delitto di sequestro di persona a carico del Ministro dell’Interno Salvini in relazione a fatti analoghi a quelli in trattazione – proprio nel secondo tempo della fase SAR è intervenuto il mutamento dell’iter procedurale introdotto dal Ministro Salvini, mutamento che ha comportato che il Capo del Dipartimento dell’Immigrazione, prima di assegnare il POS, tenendo conto degli elementi di valutazione indicati nella predetta direttiva, investa della questione il capo di Gabinetto del Ministro, che a sua volta opera da collegamento con il Ministro stesso, che ha inteso riservare a sé la decisione finale circa il rilascio del benestare allo sbarco in un porto italiano, al fine di verificare preventivamente la possibilità di condividere con gli altri Paesi dell’Unione europea l’onere dell’accoglienza dei numerosi migranti provenienti da Paesi extracomunitari e soccorsi in situazioni di pericolo. Attualmente, pertanto, solo dopo il benestare del Ministro dell’Interno, comunicato dal suo capo di Gabinetto, il capo del Dipartimento dell’Immigrazione provvede ad assegnare formalmente il POS e, quindi, a consentire l’inizio della procedura di sbarco.
Tale innovazione procedurale aveva trovato applicazione già in occasione di precedenti eventi SAR (oltre al citato caso “Diciotti”) tra i quali: la richiesta del POS per la nave Aquarius del 9 giugno e rilascio dello stesso il 17 giugno con l’indicazione della destinazione presso il porto di Valencia in Spagna; richiesta del POS per la Diciotti con a bordo 523 migranti in data 17 giugno e rilascio il 19 giugno; richiesta di POS per la nave “Alexander Maersk” con a bordo 113 migranti il 21 giugno e rilascio il 24 giugno; richiesta del POS per nave Diciotti in data 8 luglio e rilascio il 12 luglio per il porto di Trapani e tale procedura è stata quella adottata anche in occasione del caso in esame.
Deve a questo punto rilevarsi che il mutamento dell’iter procedurale seguito dal Ministro dell’Interno nella sottofase di competenza del suo Ministero non può in alcun modo ritenersi illegittimo, sia perché interviene su di una direttiva che reca la firma del rappresentante di un organo – il Comando generale della Capitanerie di Porto –che è posto all’interno della struttura gerarchica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che non ha quindi il potere di disciplinare le competenze interne di un diverso Ministero, sia perché il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e il Gabinetto del Ministro sono articolazioni interne di una stessa struttura gerarchica ministeriale, sicché è di esclusiva competenza del Ministro la determinazione degli organi di cui avvalersi per esercitare le prerogative del proprio dicastero.
Accertata, pertanto, la riferibilità allo stesso Ministro dell’Interno, pur in assenza di un provvedimento formale, della decisione di trattenere i migranti a bordo di nave Diciotti dal 27 al 31 luglio 2019, occorre chiedersi se tale decisione abbia o meno rilevanza penale, avendo avuto incidenza sulla libertà personale dei migranti presenti a bordo della Gregoretti.
D’altra parte, è innegabile che il reato astrattamente configurabile di sequestro di persona si sarebbe realizzato in questo caso attraverso una condotta omissiva, la mancata assegnazione del POS, che costituisce certamente espressione di una volontà politica chiaramente enunciata dal Ministro Salvini nella veste di organo di vertice di un Ministero che istituzionalmente aveva un ruolo di primo piano nell’elaborazione della politica governativa di controllo dei flussi migratori e aveva esclusiva competenza nell’adozione degli atti di alta amministrazione ai fini della gestione dell’accoglienza dei migranti.
Pare opportuno in questa sede ribadire e richiamare quanto già condivisibilmente ricostruito nel decreto del Tribunale dei Ministri di Palermo del 16.10.2018 (caso “Diciotti”) a pagg. 38-40 con riguardo alle fasi successive all’assegnazione del POS da parte del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione).
Invero, durante tali fasi nelle quali vengono espletate le procedure di identificazione e trasferimento in strutture di accoglienza (circuito SPRAR, CARA etc.), l’amministrazione conserva un potere di coercizione che contempla la possibilità di limitare la libertà di locomozione del migrante per motivi di sicurezza ed ordine pubblico. In particolare, i migranti appena scesi dalla nave non possono liberamente spostarsi sul territorio ma rimangono confinati nell’area “hotspot”, ed anche presso le strutture di accoglienza dove vengono successivamente condotti soffrono di limitazioni alla libertà di movimento, e permane un generale potere coercitivo del Questore di limitare la libera circolazione per specifiche e concrete esigenze di ordine Pubblico. Dunque è evidente che la legge nel regolamentare le fasi amministrative dell’accoglienza dei migranti irregolari arrivati in Italia prevede delle limitazioni alla loro libertà di circolazione per esigenze di sicurezza ed ordine pubblico.
§ 3.2 L’insussistenza nel caso in esame del delitto di sequestro di persona
Alla luce delle superiori premesse in fatto ed in diritto ritiene questo P.M. che nel caso in esame non sussistano i presupposti del delitto di sequestro persona, né di nessun altro delitto, e ciò anche a prescindere dalle valutazioni in ordine sia alla riconducibilità o meno della condotta del Ministro alla categoria degli atti politici o di alta amministrazione sia alla sindacabilità giurisdizionale degli atti politici o di alta amministrazione.
Va in primo luogo evidenziato uno dei dati emersi dalle dichiarazioni rese dal vice prefetto Romano, il quale tra l’altro riferiva: “…Il 30 di luglio poi parlai personalmente con il dott. Matteo Piantedosi il quale mi disse di prepararmi per sistemare i migranti nei CAS gestiti dalla Prefettura perché a breve sarebbero sbarcati. Dunque per noi già il 30 era evidente la volontà ministeriale di autorizzare lo sbarco tanto che ci dicevano di prepararci per l’accoglienza. Io feci presente che però ad Augusta non esisteva più un centro per le operazioni in banchina, e il dott. Piantedosi mi disse di portarli una volta sbarcati nell’hotspot di Pozzallo, come poi in effetti avvenne. Il 30 luglio il dott. Scavone reggente della Procura di Siracusa dispose una ispezione a bordo della Gregoretti per verificare la situazione sanitaria, ed io lo comunicai al dott. Piantedosi che mi disse di attendere gli esiti dell’atto disposto dal P.M…”. Dunque già la mattina del 30 luglio 2019 era stata autorizzata dal Ministero dell’Interno l’assegnazione del POS (il porto di Augusta), che poi venne rinviata al giorno seguente per attendere che fosse portata a compimento l’ispezione disposta dal PM di Siracusa. Per tale ragione la volontà del Ministro di procrastinare l’assegnazione del POS per le ragioni politiche sopra chiarite può ritenersi sussistente sino al 30 luglio 2019.
Va dunque, a parere di questo P.M., analizzata la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto di cui all’art. 605 c.p. con riguardo al periodo di tempo intercorso tra il 27 ed il 30 luglio 2019.
Va ancora sottolineato che dalle dichiarazioni rese dallo stesso vice-Prefetto Romano emergeva che sin dall’inizio, ovvero dal 28 luglio 2019, il Ministero dell’Interno aveva la volontà di assegnare il POS e di farlo in tempi brevi, giustificando l’allungamento dei tempi di tale fase amministrativa con la volontà del Ministro Salvini di ottenere una redistribuzione dei migranti in sede europea “…in quei giorni, ovvero tra il 28 ed il 30 luglio mi sono sentito più volte con i diversi uffici ministeriali coinvolti al fine di avere indicazioni sulla destinazione dei migranti una volta sbarcati. Dal Ministero mi dissero più dirigenti che certamente lo sbarco sarebbe stato autorizzato a breve e che l’attesa era dovuta al tentativo del Ministro dell’Interno di ottenere il ricollocamento dei migranti tra gli altri partner europei, come peraltro emergeva di tutti gli organi di stampa e mass media…”
Per quanto concerne la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona a parere di questo P.M. occorre tenere in considerazione due dati fattuali: i migranti sono stati portati a bordo della nave Gregoretti a seguito del salvataggio operato dalle unità militari italiane per una situazione di pericolo nella quale si trovavano in parte volontariamente, avendo chiesto loro ai trafficanti libici di imbarcarsi per raggiungere illegalmente il territorio italiano e successivamente, con ogni evidenza, si sono trovati a dover permanere negli stretti spazi a bordo della nave a seguito del citato stato di necessità; i migranti giunti irregolarmente in Italia anche dopo l’assegnazione del POS non hanno piena libertà di locomozione e movimento sul territorio nazionale dovendo procedersi dapprima all’identificazione e poi a tutte le successive procedure amministrative previste dalla legge in relazione al loro status. In tale contesto, come si è detto, la fase dell’assegnazione del POS è solo una delle fasi amministrative previste dalla legge per l’ingresso dei migranti irregolari in Italia che siano stati salvati in mare, e come noto anche nelle fasi successive la libertà di locomozione subisce delle limitazioni legali in relazione a necessità di ordine pubblico ed a tutela dell’interesse dello stato a controllare e regolamentare i flussi migratori.
Dunque, nel valutare l’oggettiva limitazione della libertà dei migranti, costretti a permanere su nave Gregoretti dal 27 al 30 luglio in attesa della formale assegnazione del POS da parte del Ministero dell’Interno, ed al fine di stabilire se la condotta omissiva del Ministro integri gli estremi del fatto tipizzato dall’art. 605 c.p. ( “chiunque priva taluno della libertà personale…”) occorre tenere conto del descritto complessivo quadro fattuale e normativo.
In altri termini, ritiene questo P.M. che l’avere prolungato per circa tre giorni la permanenza a bordo della nave Gregoretti dei migranti salvati in mare da unità militari italiane – garantendo comunque loro assistenza medica, viveri e beni di prima necessità, e consentendo l’immediato sbarco di coloro che presentavano seri problemi di salute e dei minorenni – e ferma restando l’intenzione ministeriale di assegnare il POS in tempi brevi consentendo lo sbarco ed il trasferimento in “hotspot” per la fase di identificazione, non costituisca una illegittima “privazione” della libertà personale punibile ai sensi dell’art. 605 c.p.
Il Tribunale dei Ministri di Catania nella decisione del 7.12.2018 relativa al caso cosiddetto “Diciotti” alle pagg. da 31 a 35 (alle quali si rinvia) argomentava in ordine alle ragioni per le quali, secondo il decidente, la condotta omissiva al tempo tenuta dal Ministro Salvini nell’assegnare il POS alla nave “Diciotti” fosse da considerare illegittima perché in violazione della Convenzione Internazionale SAR (ratificata con L. n.147/89), del decreto di attuazione D.P.R. n.662/1994, della risoluzione MSC 167/78 e della direttiva SOP 009/15.
In realtà dal complesso di tali normative nazionali ed internazionali, a parere di questo P.M., sia in linea generale che con riguardo allo specifico caso in esame, emerge: che indubbiamente dopo avere provveduto alla fase di salvataggio lo Stato Italiano, ed in particolare il Ministero dell’interno, aveva l’obbligo di indicare il “POS”, ovvero il porto dove poi consentire lo sbarco dei migranti; che, come espressamente ribadito anche dal Tribunale dei Ministri di Catania, anche la nave può costituire un “luogo sicuro” ai sensi della normativa internazionale anche se per un tempo limitato necessario a passare alla successiva fase di sbarco ed identificazione; che sempre dalla normativa internazionale emerge la necessità di minimizzare i tempi di sbarco consentendo lo sbarco il prima possibile. Tuttavia, ciò che a parere di questo P.M. non emerge dalla normativa in oggetto, è l’obbligo per lo Stato di fare sbarcare immediatamente i migranti al momento dell’ormeggio in porto, specie nel caso in cui a bordo, pur nel comprensibile ed evidente disagio, siano garantite la sicurezza e tutte le primarie necessità dei migranti. In altri termini, almeno con riguardo allo specifico caso preso in esame, ritiene questo P.M. che l’attesa di tre giorni per lo sbarco a terra dei migranti rimasti a bordo della Gregoretti ormeggiata al porto di Augusta, non possa considerarsi una illegittima “privazione” della libertà dei medesimi, atteso peraltro che, come detto, tale libertà ha legalmente continuato a subire delle limitazioni anche successivamente in occasione del trasferimento presso l’hotspot di Pozzallo, e poi con l’avviamento nei centri di accoglienza.
Per quanto riguarda poi l’elemento soggettivo del delitto in questione, ovvero la consapevolezza e volontà da parte del Ministro Salvini di privare illegittimamente della libertà personale i migranti a bordo della nave Gregoretti, ritiene questo P.M. che lo stesso sia insussistente nel caso in esame. Invero, anche dalle dichiarazioni del vice-prefetto Romano emergeva sin dal 28 luglio la volontà ministeriale di fare sbarcare i migranti il prima possibile, con indicazione alla stessa Prefettura di Siracusa di tenersi pronta per tutte le incombenze del caso.
Dunque, conclusivamente, a parere di questo P.M. non sussistendo nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi né del delitto di cui all’art. 605 c.p. nè di alcun altro delitto, va proposta l’archiviazione.
P .Q.M.
Visto l’art. 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1/1989,
trasmette gli atti al Tribunale di Catania – collegio competente per i reati ministeriali con richiesta di disporre l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti del Ministro dell’Interno Matteo Salvini per infondatezza della notizia di reato.
Si rappresenta che, ai sensi della norma sopra indicata, questo Ufficio provvederà alle prescritte comunicazioni nei confronti del Ministro Salvini e dei migranti, ancora rintracciabili, che erano a bordo di nave Gregoretti.
Catania, settembre 2019
IL PROCURATORE DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA