Oggi ci dicono che Silvio Berlusconi era perseguitato. Davvero c’è da stupirsi?
Posso dirlo? Sono sconcertato …. Davvero. Non dalle “rivelazioni” sul chiamiamolo “affaire Berlusconi”, piombate “improvvisamente” su un Paese intorpidito tra paura del contagio e sconcerto per le iniziative di un governo che ogni giorno di più sembra alla ricerca di nuove trovate per dilungare il calvario, più che interessato a cercare soluzioni a problemi, di cui, ed è mia personalissima sensazione questa, molti creati da proprie scelte, a dir poco discutibili.
Lo sconcerto me lo hanno provocato i commenti di alcuni (tranquilli, sempre i soliti), su quelle “rivelazioni” che il Riformista e Nicola Porro hanno divulgato su quel che accadde nella vicenda che condusse alla (quasi) morte politica di Silvio Berlusconi.
E vabbè che non sono un politico, e probabilmente ragionando su un piano diverso, non riesco a percepire quale sia il modo corretto per rapportarsi con situazioni del genere, ma dico: davvero qualcuno può dire onestamente di esser rimasto stupito di quel che si è appreso, e cioè che “qualcuno” aveva voluto e decretato la morte politica di Berlusconi … per via giudiziaria?
E che è una novità?!
Ora, è vero che non tutti praticano, fortuna loro, le aule di giustizia se non occasionalmente nel corso della loro vita, e non possono conoscerne dinamiche, riti e storture, ma voglio fare una domanda a tutti.
Avete mai avuto una causa civile o penale, tanto è uguale per quel che voglio far osservare?
Tornando con la memoria alle vostre esperienze, davvero vi sembra normale come si è sviluppato, se non altro sotto il profilo della tempistica, il processo a Berlusconi?
Le vostre cause hanno avuto quella durata … in tre gradi di giudizio?!
Non voglio mettermi a rifare il processo o commentare il merito di quelle sentenze, sulle quali avrei comunque molto da dire sotto il profilo tecnico, ma voglio invitarvi a osservare alcuni dati che mi sembrano assai significativi, e a rapportarli poi alle vostre esperienze.
Lasciamo perdere che Berlusconi non era il legale rappresentante della società che l’accusa sosteneva avesse frodato il fisco, e quindi un soggetto che non avrebbe dovuto neppure essere imputato, lasciamo perdere anche che un Tribunale ha statuito che quel reato non c’era, e guardiamo invece un altro aspetto.
Niente di incomprensibile, ma semplice osservazione di dati … e di date.
La prima sentenza su quella vicenda fu emessa dalla Prima sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal Dott. Edoardo d’Avossa, che ne fu anche l’estensore. Componenti del Collegio: la Dott.ssa Maria Teresa Guadagnino e la Dott.ssa Irene Lupo (che, non so se sia parente del Procuratore Generale della Cassazione Ernesto Lupo, andato in pensione prima del processo di Cassazione, anche lui chiamato in causa da qualche giornale), il 26 ottobre 2012.
Le motivazioni di quella sentenza, 90 pagine, furono contestuali, e cioè depositate in udienza dopo la lettura del dispositivo.
Embè, dirà qualcuno.
E ve lo spiego subito.
Per capirci meglio riporto il testo dell’art. 544 c.p.p.
- “Conclusa la discussione, il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
- Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
- Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque i l novantesimo giorno dalla pronuncia.”
La regolamentazione normativa direi che è di una semplicità indiscutibile.
Per sintetizzare potremmo dire, se il giudice ha di fronte a sé un caso semplice, deve provvedere subito a redigere le motivazioni della sentenza, altrimenti, non potendoglisi chiedere di impegnare tutta la giornata per redigere una sola motivazione (avendo altri processi da trattare), può riservarsi di farlo entro termini più ampi.
Ebbene, per Berlusconi, si legge in quella sentenza, la motivazione, ripeto di 90 pagine, fu redatta immediatamente.
Chissà quanto tempo rimasero in camera di consiglio quel 26 di ottobre i giudici, per riuscire in un’impresa che mi verrebbe da definire titanica …
E non provate a insinuare che fosse stata già scritta, perché sarebbe sacrilegio questo …
Lasciamo perdere però la sentenza, e vediamo le conseguenze di quel “deposito contestuale”.
E sì perché, non tutti possono saperlo, ma gli avvocati lo sanno bene … e gli vengono i sudori freddi in questi casi … il tempo per proporre appello è di soli 15 giorni (in realtà 14 perché, prima del giorno dopo, non è fisicamente possibile averne copia), per leggerla, analizzarla e redigere l’atto!
E parliamo di un caso che così, a occhio e croce, proprio non sembra non “particolarmente complesso”, come la contestualità indurrebbe a credere, e che però il numero di pagine di motivazione smentisce.
Vi sembra strano? È ancora poco, perché il meglio deve ancora venire.
E sì, perché per quel reato, di ben poco rilevante allarme sociale, quale è un reato fiscale, che certo non mette in pericolo la sicurezza pubblica, sapete quanto tempo dopo è stato trattato il secondo grado?
Poco meno di sette mesi dopo!
E sì, perché la Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano, presieduta dalla Dott.ssa Alessandra Galli, con componenti del Collegio la Dott.ssa Elena Minici, e il Dott. Enrico Scarlini (che ne fu l’estensore), all’udienza dell’8 maggio 2013, emetteva la sua sentenza di rigetto dell’appello, e confermava la sentenza di primo grado, con una motivazione ancor più corposa, di ben 187 pagine (tant’è che non potè depositarla “contestualmente”, come i Colleghi del primo grado … ma ben 15 giorni dopo, il 23 maggio 2013!).
Strano?
E che malfidati che siete!
C’è ancora dell’altro, e non intendo le “rivelazioni” del dott. Franco, rese note dopo la sua morte.
C’è che il terzo grado di giudizio, quello di legittimità, fu trattato dalla Sezione feriale della Suprema Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Antonio Esposito, componenti del Collegio, il Dott. Amedeo Franco, che ne fu l’estensore, e i consiglieri Dott. Claudio D’Isa, Ercole Aprile e Giuseppe De Marzo, all’udienza del 1 agosto 2013, con deposito delle motivazioni, di 208 pagine, 28 giorni dopo, il 29 agosto 2013.
Lo so, sono stato un po’ noioso questa volta, ma più che dir la mia, volevo solo stimolare qualche riflessione in chi legge … tenendo a mente il susseguirsi delle date, dei fatti … e del numero di pagine di quelle sentenze che certi “giornalisti” dicono non si commentano ma si rispettano … se non toccano loro, ovviamente …
Continuate a star tranquilli, che alla nostra tranquillità c’è chi ci pensa …
Foto profilo Facebook Silvio Berlusconi