Con sentenza n. 120/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato che è illegittimo il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, restando però fermo il divieto di “aderire ad altre associazioni sindacali”.
La stessa sentenza ha inoltre sancito che:
– la specialità di status e di funzioni del personale militare, impone il rispetto di “restrizioni” che, in attesa del necessario intervento del legislatore, allo stato, sono le stesse previste dalla normativa dettata per gli organismi di rappresentanza, disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare;
– la costituzione delle associazioni sindacali fra militari, è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa, in applicazione dell’art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010;
– in ogni caso, gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti e il loro vaglio va condotto alla stregua di criteri da puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall’assetto costituzionale della materia;
– tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo può essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e, in particolare, con le disposizioni di cui all’art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010, che costituiscono adeguata garanzia dei valori costituzionali e dell’interesse pubblico.
2. Nel ricordare che alla ricerca del riconoscimento di tutele per il personale è tuttora pendente il ricorso presentato nel 2014 alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo da parte di circa quattrocento finanzieri, in massima parte delegati degli Organismi di Rappresentanza, non sfugge come oggi si sia giunti ad una svolta storica per il riconoscimento dei diritti sindacali per il personale militare.
È una svolta che dovrà necessariamente concretizzarsi con l’attività legislativa del Parlamento, a cui spetterà l’incarico di fissare le norme per l’operatività delle nascenti associazioni sindacali tra militari.
Con riferimento alle “restrizioni” menzionate dalla Corte Costituzionale, riteniamo che proprio nell’individuazione di tali “restrizioni” risiedano i maggiori rischi, per l’inevitabile ed inarrestabile processo di definitiva ed equa democratizzazione della funzione rappresentativa del personale militare e della sua libertà di fondare associazioni professionali a carattere sindacale, potendosi verificare eccessive ed ingiustificate compressioni dei diritti che potrebbero in ipotesi vanificare gli intenti riformatori di indirizzo costituzionale, rendendo “perplesso” il sistema di regole che dovranno governare le stesse organizzazioni sindacali che nasceranno a tutela dei lavoratori in divisa.
In quest’ottica, l’Associazione Culturale Sicurezza Cum Grano Salis, nata il 22 settembre 2015, tra le altre cose, sostenitrice del riconoscimento dei diritti per il personale delle Forze di Polizia, della quale fanno parte migliaia di soci – la maggior parte dei quali finanzieri ma anche accademici e giuristi – nel continuare a perseguire la finalità di una sempre maggiore democratizzazione degli apparati e del pieno riconoscimento dei diritti del loro personale, ha inteso da subito sensibilizzare la classe politica sui principi che dovranno ispirare il Legislatore e dai quali non si potrà prescindere se non si vorrà cadere nell’errore di “atrofizzare”, di fatto, lo spirito che ha animato le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prima e della Corte Costituzionale poi.
Si ritiene, infatti, che il Parlamento non possa, in primo luogo, prescindere dal confermare il pieno riconoscimento della libertà di associazione tra i militari, con finalità di tutela sindacale, senza particolari condizionamenti organizzativi; libertà, peraltro, che non può che esplicitarsi in un maturo e costruttivo pluralismo sindacale e rappresentativo, in un’autonomia organizzativa, finanziaria e processuale, con la capacità di stare in giudizio, essendo soggetto giuridico ed autonomo rispetto ai soci, limitando le quali si negherebbe il senso stesso di libertà sindacale in relazione all’art. 39 della Costituzione.
Parimenti, alle nascenti Organizzazioni, al fine di stabilire un corretto sistema di relazioni sindacali, dovranno essere affidate necessariamente ed in via esclusiva, le funzioni di:
– contrattazione;
– controllo dell’applicazione del contratto di lavoro;
– tutela collettiva ed individuale del rapporto di lavoro del personale rappresentato.
In merito, infatti, riteniamo improponibile, infruttuosa, dispendiosa delle risorse dei cittadini e non rispettosa di un corretto sistema di relazioni sindacali, la coesistenza, a regime, con un sistema di Rappresentanza Militare “interna”, sia in ragione dell’ormai sua dimostrata inidoneità a tutelare fattivamente gli interessi del personale, anche a causa del vincolo gerarchico, sia in quanto tale analogo sistema rappresentativo, ancorché correttamente relegato ad una mera funzione consultiva delle Amministrazioni e privato quindi delle funzioni proprie del sindacato, non ha trovato concreta attuazione neanche negli anni ‘80 nel Corpo della Polizia di Stato, ancorché previsto con l’art. 85 della Legge 121/1981.
Riteniamo pienamente condivisibile, tra l’altro, che il legislatore tra le “restrizioni” che dovrà definire per le nascenti Organizzazioni, inserisca i divieti di: sciopero ed azioni sostitutive di esso; manifestare in divisa; trattare materie inerenti l’impiego del personale e l’assetto ordinativo dei Corpi, nonché le operazioni di polizia e quelle militari.
In altre parole, siamo fermamente convinti che le “organizzazioni sindacali” che nel diritto sindacale italiano sono definite di “mestiere o di categoria”, costituite e dirette esclusivamente da personale in servizio per ogni singolo Corpo di Polizia ad ordinamento militare o Forza Armata, così come già delineate per la Polizia di Stato con le previste restrizioni, possano perfettamente soddisfare le esigenze di rappresentatività del personale, salvaguardare compiutamente la piena autonomia, l’operatività e la funzionalità degli apparati e realizzare un perfetto bilanciamento con i diritti costituzionali dei cittadini.
Con questo obiettivo l’Associazione Sicurezza Cum Grano Salis si è posta quale referente per la Politica e le Istituzioni nella definizione di un nuovo complesso di norme che, nel rispetto dei menzionati principi fondamentali, traccino le linee guida del nascente mondo delle Organizzazioni sindacali in ambito militare e nella Guardia di Finanza.
Ritenendosi interlocutore qualificato sotto tale profilo, pertanto, Sicurezza Cum Grano Salis intende partecipare attivamente, come si ritiene debbano fare altre Associazioni che hanno seguito percorsi analoghi, ad eventuali comitati, commissioni di studio o audizioni parlamentari che verranno programmate nei prossimi mesi.
3. Il 19 luglio u.s. la Segreteria Nazionale dell’Associazione Sicurezza Cum Grano Salis, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 ed in attuazione degli indirizzi del Direttivo Nazionale dello scorso 21 Aprile 2018, che aveva deliberato, tra l’altro, la condivisione di promuovere la costituzione di un soggetto sindacale per il personale della Guardia di Finanza:
– ha preso atto che numerosi iscritti all’Associazione e dirigenti della stessa, hanno manifestato l’intenzione di intraprendere un percorso che porti, in tempi brevi, verso la costituzione di un’associazione sindacale tra gli appartenenti alla Guardia di Finanza;
– ha apprezzato e condiviso la volontà manifestata per la nobile iniziativa, in coerenza ai valori statutari ed all’acronimo dell’Associazione che da anni si batte per implementare i diritti degli operatori, per un sistema di sicurezza che dia maggiore certezza ai cittadini e per un fisco più equo che porti ad una maggiore redistribuzione della ricchezza;
– ha preso atto che e’ stato individuato nell’acronimo Si.Na.Fi. C.G.S. – Sindacato Nazionale Finanzieri – Cum Grano Salis, il nominativo della nascente organizzazione sindacale;
– ha condiviso un’ipotesi di Statuto in draft, che verrà inviata al Ministro della Difesa nei prossimi giorni, unitamente alla richiesta per l’autorizzazione a costituire la struttura sindacale.
4. Negli ultimi giorni si è data ampia pubblicità alla nascita di associazioni sindacali tra il personale militare, già costituite o in fase di costituzione, secondo modelli il più delle volte differenti.
In particolare, si è anche prospettata la possibilità, non condivisa, di costituire un solo sindacato unitario tra tutto il personale militare, delle varie componenti d’Arma o di Corpo Armato (Esercito, Marina, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza), ovvero di un solo sindacato per ogni componente d’Arma o di Corpo Armato (Esercito, Marina, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza).
Sul punto, l’Associazione Sicurezza Cum Grano Salis, come detto, è ferma nel ritenere che il riconoscimento dei diritti sindacali per il personale militare non possa esplicitarsi in forme diverse da un maturo e costruttivo pluralismo sindacale e rappresentativo, in un’autonomia organizzativa ed economica, limitando le quali si negherebbe il senso stesso di libertà sindacale in relazione all’art. 39 della Costituzione.
Al riguardo, infatti, non possono essere sottaciute le differenti finalità istituzionali di tutte le Amministrazioni interessate ed i diversi moduli organizzativi ed operativi da queste adottati che postulano differenti esigenze di tutela del personale, come tali non perseguibili con modelli sindacali unitari per tutti i militari.
Riteniamo necessario, pertanto, che il Parlamento regolamenti in questo senso il diritto dei militari e dei Finanzieri di costituire liberamente più sindacati, di cui facciano parte esclusivamente appartenenti alla medesima Amministrazione in servizio, senza limitazioni e commistioni che finirebbero per ledere il concetto stesso di libertà e per non rendere chiare e fruibili le esigenze di tutela del personale, le modalità e gli ambiti di intervento da parte delle organizzazioni sindacali.
Analoghe criticità sembrano annidarsi sul “regime transitorio”, che la Corte Costituzionale ha inteso disciplinare per evitare un “vuoto normativo”, nella considerazione dei tempi lunghi che il legislatore avrà dinanzi per varare la necessaria legge, in considerazione, peraltro, dei confliggenti interessi in gioco.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, i giudici della Consulta ritengono che possa utilmente invocarsi l’art.1475 comma 1° del Dl.gs n. 66/2010, attualmente vigente, alla cui stregua la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa.
La Corte, con interpretazione che è apparsa oggettivamente azzardata, ritiene che tale disposizione costituisca un precetto a carattere generale, che possa ricomprendere anche le associazioni a carattere sindacale, “sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro rilevanza”.
Tale interpretazione, purtroppo, non convince affatto per una serie di motivi.
Innanzitutto, il dettato normativo introdotto dal D.lgs. n.66/2010 rispondeva a questa logica: divieto di costituzione delle associazioni a carattere sindacale (2° comma), mentre per quelle aventi altre finalità – comprensive, significativamente anche dei circoli – . opportunamente si richiede l’autorizzazione ministeriale (1° comma).
La Corte, invece, con una discutibile interpretazione ha ritenuto che tale disposizione debba essere declinata anche per le associazioni sindacali, peraltro, con un analitico esame, da parte del Ministro della Difesa, dello statuto e dell’apparato organizzativo, che lasciano presagire ad una insolita attuazione settoriale della registrazione sindacale, di cui alla parte inattuata dell’art 39 secondo e terzo comma della Costituzione.
Riteniamo, pertanto, che il Legislatore debba rimuovere tale obbligo che appare non certamente in linea con l’applicazione delle norme costituzionali di settore e foriero di una condizione e di un trattamento sperequativo rispetto al regime a cui sono sottoposte tutte le altre OO.SS. previste dall’ordinamento giuridico nazionale.
E’ risaputo come il mancato controllo sulle Organizzazioni sindacali derivi dalla necessità di evitare strumentali ingerenze datoriali sul sistema di tutela degli interessi economici e professionali dei lavoratori. Pertanto, qualora il Legislatore dovesse, secondo noi inopportunamente, ritenere di dover proseguire nel solco dettato dal Giudice delle leggi, si ritiene che gli eventuali controlli sugli statuti e sul sistema di finanziamento debbano essere effettuati, in maniera induttiva, su tutte le organizzazioni sindacali, costituite e costituende.
Associazione Sicurezza Cum Grano Salis
Fonte: sicurezzacgs.it