a cura di Roberto Tieghi
La Costituzione tedesca dedica uno specifico articolo all’Unione Europea. L’importanza dell’articolo emerge anche dalla stessa collocazione attribuitagli, subito dopo quelli dedicati ai diritti fondamentali e a quello dedicato ai partiti e quello dedicato alla bandiera.
La costruzione linguistica della citata disposizione tedesca incardina concettualmente il controlimite nella stessa struttura portante della norma attributiva di sovranità all’Unione Europea.
Così infatti recita l’art. 23, 1 comma della Costituzione Tedesca: “Per la realizzazione di un’Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell’Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità”.
Partendo da tale struttura normativa la Corte Costituzionale tedesca si è pronunciata in due fondamentali sentenze (prima la sentenza “Lisbona” e poi la sentenza “Honeywell”) nelle quali la Corte di Karlsruhe ha avocato a se il controllo sugli atti ultra vires della UE e la funzione di tutela del “nucleo sostanziale intangibile dell’identità costituzionale”, competenza che la Corte tedesca radica nel diritto costituzionale, ma subordinandone l’esercizio al principio del favore per il diritto europeo (Europarechtsfreundlichkeit), in tal modo evitando un contrasto diretto con il principio della leale collaborazione (cfr. art. 4 TUE-Lisbona).
In sostanza, nella ricostruzione della Corte tedesca la stessa cessione di sovranità alla UE si fonda su un riconoscimento da parte della stessa del nucleo sostanziale intangibile dell’identità costituzionale; dunque la tutela di tale identità da parte del tribunale di Karlsruhe non costituisce una violazione dei trattati, ma attuazione degli stessi.
La presenza dei contro limiti nel tessuto normativo scritto, conferisce dunque al nucleo di valori e diritti fondamentali della Costituzione tedesca una resistenza passiva all’invasività del diritto UE nettamente superiore a quella che, nel nostro ordinamento, viene ricavata dal lavoro, pure meritevole, della Corte costituzionale.
Tale minore resistenza passiva del nucleo valoriale della nostra Costituzione rispetto allo “ius mercatorum” europeo non è argomento da prendere alla leggera, crogiolandosi nella falsa credenza che la UE sia “patria di diritti” e che dunque possa solo aggiungere, e mai togliere tutele ai cittadini.
Infatti, seppure l’appartenenza all’unione europea abbia comportato per i cittadini italiani l’ampliamento dei propri diritti in un’ampia serie di settori e circostanze della vita, non si deve trascurare la circostanza che la natura di ius mercatorum dell’Unione sembra ultimamente anteporre sempre più di frequente le esigenze del mercato e quelle di tutela del gettito dell’unione ai diritti fondamentali dei cittadini, taluni innegabilmente appartenenti a quel nucleo fondamentale di diritti che dovrebbero costituire parte di quella costituzione e come tale incomprimibile.
Il “difetto genetico” che limita e caratterizza negativamente l’ordinamento UE ha portato, infatti, nella storia recente all’emergere di tutta una serie di situazioni di conflitto tra diritti considerati fondamentali degli individui negli ordinamenti interni e tutela del funzionamento di quel mercato che è faro e cardine dello ius mercatorum europeo. Si pensi al superamento del principio della intangibilità del giudicato (caso Lucchini, in materia di aiuti di Stato, poi esteso anche all’IVA seppur con limitazioni), oppure si pensi al principio del legittimo affidamento che, declinato in chiave comunitaria, non garantisce i cittadini degli Stati membri di potersi fidare delle statuizioni della autorità pubbliche dei propri Stati membri, in quanto, se in contrasto con il “mercato unico”, le stesse non valgono (se non a giustificare il risarcimento di danni eventualmente subiti, peraltro di difficilissima dimostrazione).
Quanto ora brevemente riportato ci porta a sostenere che sarebbe auspicabile approvare una modifica della Costituzione Italiana che introduca e specifici nel testo costituzionale i limiti all’armonizzazione europea, sulla falsariga di quanto previsto nella costituzione tedesca.
La modifica potrebbe consistere:
- nell’inserimento nell’articolo 11 della Costituzione di un secondo comma, che recitasse: “Al fine della realizzazione di un’Europa unita l’Italia collabora allo sviluppo dell’Unione Europea che è fedele ai principi democratici, sociali e dello Stato di diritto nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della Costituzione. La Repubblica Italiana può a questo scopo, mediante legge, autorizzare il trasferimento di diritti di sovranità”.
- nell’inserimento un 3 comma all’art. 127 Cost., che recitasse: “Il Governo, quando ritenga che una norma UE crei una situazione di potenziale violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento repubblicano, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sulla GUCE”;
- nell’inserimento, nell’elenco dell’art. 134, di un punto aggiuntivo a quelli che “la Corte costituzionale giudica” ovvero: “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle norme europee in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale”.
Ove l’Italia si dotasse di una struttura costituzionale più forte testualmente nella tutela dei principi fondamentali, quale quella proposta sulla falsariga della Costituzione tedesca, la Corte Italiana potrebbe tutelare con più facilità la sovranità Italiana nel dialogo con la Corte UE ( ad esempio in casi quali il pendente “Taricco”, nel quale i giudici Italiani si sono limitati a tutelare la “prevedibilità” della abolizione retroattiva della prescrizione, di fatto accettando il soccombere della stessa – principio fondamentale della civiltà giuridica del nostro ordinamento – di fronte agli interessi finanziari UE e al principio di effettività Unionale).
Con le ulteriori modifiche proposte all’art. 127 e 134 Cost. sarebbe lo stesso Governo a poter sollevare in via principale la questione di costituzionalità sulle norme europee potenzialmente lesive dei principi fondamentali, in questo modo garantendo al nostro ordinamento uno strumento di tutela della sovranità statale molto più flessibile e incisivo.
1) 2 BvE 2/08; 2 BvE 5/08 2 BvR 1010/08; 2 BvR 1022/08; 2 BvR 1259/08; 2 BvR 182/09
2) 2 BvR 2661/06.