a cura di Eques
Il caso di Frattamaggiore, nel quale un gioielliere 30enne, nel subire un tentativo di rapina ha ucciso uno dei tre malviventi e si è trovato indagato per omicidio colposo in eccesso colposo di legittima difesa, ha riaperto il dibattito politico sui limiti imposti dalla legge al diritto alla difesa della propria persona e dei propri beni.
Sempre più spesso si sente parlare del problema della legittima difesa ma troppe volte a sproposito e colpevolmente, proprio dai media, che si autoproclamano garanti della libertà (e delle verità) di informazione, e che invece altro non fanno che indirizzare la pubblica opinione verso quel che fa più comodo al padrone di turno.
Avete notato come fatti simili vengano descritti in modo diverso? Se il colpevole è uno che deve essere descritto come cattivo sentiamo dire e leggiamo “un uomo di 20 anni”, ma se è uno da ergere a vittima, diventa “un giovane di trent’anni”. Possibile che nessuno si accorga di quanto sia sottile e subdolo questo modo di fare informazione? Contenti voi ….
Osserviamo però i casi pratici, quelli che, con frequenza sempre più inquietante, ci si propongono e cerchiamo di individuare dove sia il vero problema. La norma? Direi di no, quella è di una chiarezza estrema. Forse sarà allora il caso di spostare l’attenzione su come quella norma venga interpretata, e quindi su chi, per Legge, è deputato ad applicarla. Intanto leggiamola.
Art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere
la propria o la altrui incolumità: i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Lasciando da parte l’aspetto diciamo tecnico, sul quale si potrebbe discutere per giorni, la domanda è: quale era l’intenzione del Legislatore? Bene, anche qui sinceramente non sembra davvero necessario essere dei fini giuristi per comprenderlo, basta il buon senso.
Il bene protetto
la legittima difesa (disciplinata dall’art. 52 del codice penale), è una sorta di “autotutela” che l’ordinamento giuridico italiano consente nel caso in cui insorga un pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Probabilmente il legislatore ha voluto tenere conto di un’esigenza del tutto naturale che è legata all’istinto di reagire quando si viene aggrediti.
Non bisogna però confondere la legittima difesa con la vendetta perché quest’ultima è una reazione che avviene dopo che la lesione è stata già provocata, mentre si parla di legittima difesa quando si reagisce a una aggressione e tale reazione rappresenta l’unico rimedio possibile nell’immediato per evitare una offesa ingiusta.
La scriminante della legittima difesa
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un lato dall’insorgenza del pericolo (generalmente determinato da un’aggressione ingiusta) e da una reazione difensiva: l’aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa.
Il riferimento al diritto proprio o altrui è diretto ad escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge. La difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell’immediata prossimità dell’offesa ovvero della contestualità dell’immediata successione della difesa.
L’offesa ingiusta si concreta in una minaccia o in un’omissione contraria alle regole del diritto; la reazione difensiva si configura quale necessaria quando la difesa si risolve nell’unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l’offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell’aggredito; proporzionata è la difesa valutata non più in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati, ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.
L’eccesso colposo di legittima difesa e l’onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c’è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un’errata valutazione colposa della reazione difensiva.
La norma di riferimento nell’articolo 55 del codice penale:
Art. 55. Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’onere della prova incombe sul soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l’esistenza della scriminante.
La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze oggettive: l’esistenza di un pericolo attuale o di un’offesa ingiusta; i mezzi di reazione a disposizione dell’aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contemperamento tra l’importanza del bene minacciato dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.
La legittima difesa putativa
Quando sussistono i requisiti della legittima difesa, si esclude l’antigiuridicità dell’azione di chi reagisce ad un aggressore. Può accadere però che per un errore di fatto un individuo si creda minacciato mentre effettivamente il pericolo non sussiste.
Si parla in questo caso di legittima difesa putativa.
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente.
Una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 28224/2014) ha chiarito che “l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta”. Nella fattispecie esaminata dalla corte è stata esclusa la sussistenza della legittima difesa in un caso in cui un’autovettura si era introdotta in una masseria facendo manovre spericolate suonando più volte il clacson. Gli imputati a quel punto avevano preso proprio veicolo inseguito la macchina e sparato diversi colpi di arma da fuoco.
Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella di chi nell’oscurità viene aggredito per scherzo da un amico con un’arma finta. Se l’aggredito proprio per il buio non riesce a riconoscere il suo amico e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.
Raccolta di articoli e sentenze in materia di legittima difesa:
» E’ legittima difesa difendere i propri beni – Lucia Izzo – 05/04/17
» Sondaggio: È legittima difesa sparare a un ladro che entra in casa propria anche se è disarmato? Dì la tua! – Marina Crisafi – 26/10/15
» Cassazione: non c’è legittima difesa putativa se si usa un coltello contro chi è disarmato – Giovanna Molteni – 01/03/15
» Legittima difesa: la Cassazione fa il punto – Lucia Izzo – 08/12/15
» Il problema della legittima difesa con particolare riferimento ai reati abituali e alla attualità del pericolo – Avv. Federica Federici – 27/06/14
» Legittima difesa: necessario il pericolo attuale di un’offesa ingiusta – Luigi Del Giudice – 22/06/13
» Tirare un pugno per proteggere un’amica non è legittima difesa – Lucia Izzo – 10/05/16
» Cassazione: la legittima difesa non va solo dedotta. Va adeguatamente dimostrata. – Giovanna Molteni – 08/03/15
» Ladro in casa: se la difesa è legittima lo deciderà il giudice. Valutando il “grave turbamento psichico” – Marina Crisafi – 22/04/16
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cassazione penale Sezione V sentenza del 12/10/2016 n. 49615
La causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) è applicabile anche nell’ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento che, al momento in cui fu conseguita la disponibilità dell’arma, fosse sussistente ed attuale un pericolo grave ed imminente e che pertanto, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell’arma potesse ritenersi giustificata.
Cassazione penale Sezione IV sentenza del 03/05/2016 n. 33591
L’accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio “ex ante”, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento – e non “ex post” – l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa.
Cassazione penale Sezione V sentenza del 19/02/2015 n. 32381
È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta.
Cassazione penale Sezione I sentenza del 07/10/2014 n. 50909
In tema di legittima difesa, la l. 13 febbraio 2006, n. 59, introducendo il comma 2 dell’art. 52 c.p., ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.
Cassazione penale sentenza 02/07/2014 n. 35709
La causa di giustificazione prevista dall’art. 52, comma 2, c.p., così come modificato dall’art. 1 l. 13 febbraio 2006 n. 59, presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui agisca per insidiare l’altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante, giacché l’introduzione nell’abitazione dell’imputato era avvenuta non per aggredire quest’ultimo ma per soccorrere la di lui convivente, che stava per essere aggredita da uno degli altri occupanti la medesima abitazione).
Cassazione penale sentenza 26/03/2014 n. 28224
L’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta.
Cassazione penale sentenza del 25/02/2014 n. 28802
Nella legittima difesa putativa la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi a un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente.
Cassazione penale sentenza del 13/02/2014 n. 11806
L’eccesso colposo in legittima difesa non comporta l’assoluzione dell’imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l’art. 55 c.p. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell’errore e della colpa di cui agli art. 43 e 47 c.p. (In applicazione di tale principio la Cassazione ha censurato la decisione del giudice di merito – che aveva assolto l’imputato dal reato di omicidio preterintenzionale aggravato, ritenendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione eccessiva rispetto all’entità del pericolo – anziché provvedere alla riqualificazione del fatto come omicidio colposo, ex art. 589 codice penale).
Cassazione penale Sezione V sentenza del 13/02/2014 n. 11806
L’eccesso colposo in legittima difesa non comporta l’assoluzione dell’imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l’art. 55 c.p. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell’errore e della colpa di cui agli art. 43 e 47 c.p.
Cassazione penale Sezione II sentenza del 19/04/2013 n. 22362
Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
Cassazione penale Sezione I sentenza del 10/04/2013 n. 18926
Non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore.
Cassazione penale Sezione IV sentenza del 14/03/2013 n. 19375
Archivio della circolazione e dei sinistri 2013, 12, 1124 In tema di legittima difesa, la presunzione di proporzionalità a favore della reazione di difesa in luoghi di domicilio o ad esso equiparabili, prevista dal comma secondo dell’art. 52 c.p., come modificato dalla l. n. 59 del 2006, non opera con riguardo a condotte compiute nell’abitacolo di una autovettura, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica.
Cassazione penale Sezione I sentenza del 05/03/2013 n. 13370
L’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d’animo e i timori personali.
Cassazione penale Sezione I sentenza del 19/02/2013 n. 3148
Il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito.