La scorsa settimana è entrato in vigore il decreto legge 11 luglio 2019, n. 64 recante “modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012 n.21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56” pubblicato nella GU n.161 del 11-7-2019”. Il decreto legge, come noto, ha introdotto in via d’urgenza la regolamentazione integrativa della disciplina in materia di “golden power”. Il provvedimento è stato anche “licenziato” dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte come “una misura che delimita ancora più efficacemente le verifiche spettanti al Governo in caso di autorizzazioni di atti e operazioni societarie riguardanti le nuove reti di infrastrutture tecnologiche”.
Il Governo cambia inspiegabilmente direzione
Eppure, a pochi giorni dalla promulgazione ed entrata in vigore del superiore decreto legge, il Governo cambia inspiegabilmente direzione, come reso noto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Vincenzo Santangelo. Infatti, nel suo intervento in commissione Finanze del Senato Santangelo ha dichiarato che “il Governo non intende insistere per la conversione in legge del decreto integrativo sul Golden Power”. Al contempo, il Sottosegretario ha reso noto che è in corso di definizione un disegno di legge per una più organica e strutturata disciplina della cybersecurity del perimetro nazionale, che a breve sarà sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri.
La dichiarazione politica appare controversa e, per certi versi, anche contraddittoria.
Se infatti il Governo, ha inteso ricorrere in via di decretazione d’urgenza alla disciplina integrativa di una materia ritenuta di rilevante interesse strategico-nazionale, per quale ragione allora dichiara adesso di volere rinunciare nei termini costituzionali alla conversione del Decreto-Legge? Ed ancora, perché rinunciare tout court anche alla potestà legislativa di emendare in sede di conversione del Decreto-Legge in nome di una più organica e strutturata disciplina del Golden Power?
Huawei si oppone al decreto legge su Golden Power
Verosimilmente, i superiori quesiti trovano una loro ragion d’essere nella “denuncia” del presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, il quale in audizione alla commissione Trasporti alla Camera in ordine al Decreto-Legge sul Golden Power, ha dichiarato che “il quadro normativo delineato rischia di mettere l’azienda in una posizione di difficoltà tale da essere discriminata per quanto riguarda lo sviluppo delle reti di tlc e del 5G”.
Anche Thomas Miao, amministratore delegato di Huawei Italia ha espresso disapprovazione verso il provvedimento evidenziando altresì che, applicandosi esclusivamente ai fornitori extra-Ue, sarebbe chiaramente discriminatorio e, piuttosto, più legato a valutazioni geopolitiche che alla opportunità di una considerazione neutrale della tecnologia con disposizioni normative da rivolgersi più opportunamente alla generalità di fornitori.
Dunque, Sembra che la moral suasion di un operatore rilevante per tecnologia e presenza sul mercato abbia prodotto i suoi frutti.
Il governo cambia strategia
E infatti il Governo cambia strategia e annuncia inaspettatamente che si concentrerà sul nuovo Disegno di Legge che assicurerà, in modo più organico e strutturato, un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende una funzione essenziale dello Stato dal cui malfunzionamento o interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Si tratta dell’annunciato “Schema di disegno di legge in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. A questo punto, anche la disciplina sul golden power nel 5G troverà allocazione nel DDL sulla cybersecurity.
La nuova disposizione intende anche introdurre un coordinamento con il Codice delle comunicazioni elettroniche e le disposizioni del D.lgs. 65/2018 attuativo in Italia della Direttiva Europea “NIS” sulla protezione delle reti e dei sistemi informativi. Secondo quanto dichiarato, entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova Legge, con un primo Dpcm su proposta del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica individuerà i soggetti rientranti nel perimetro e i criteri per la formazione degli elenchi delle reti, dei sistemi e dei servizi rilevanti, la cui elaborazione verrà affidata ad una composizione tecnica del CISR integrata dalla partecipazione di un rappresentante dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). Entro i successivi sei mesi con un ulteriore Dpcm verrà indicata la previsione di termini e modalità attuative relative alle procedure di notifica degli incidenti, delle misure volte garantire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei servizi rilevanti. Infine, uno specifico regolamento, che verrà emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge disciplinerà le comunicazioni al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e relative all’affidamento di forniture di beni e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per i servizi rilevanti che. In tali casi, come si legge nella relazione illustrativa del DDL, il CVCN, entro 30 giorni dalla comunicazione, può imporre condizioni, quali una certificazione di sicurezza informatica, e test di hardware e software sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all’ambito di impiego e in un’ottica di gradualità, comunque, “limitando le procedure più onerose in termini di tempi e costi solamente alla componentistica più critica”.
Vengono altresì individuate in Mise e AgID le due autorità competenti rispettivamente per i soggetti del settore privato e per quello pubblico.
Più precisamente, al Mise saranno attribuiti poteri ispettivi e sanzionatori per i settori dell’energia, delle infrastrutture digitali e dei servizi digitali.
Inoltre, al Mie competerà la tenuta dell’elenco degli operatori dei servizi essenziali (OSE) e rappresenterà anche l’autorità di riferimento per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e l’organismo di certificazione e sicurezza informativa, presso cui è stato istituito il CVNC.
Sul piano sanzionatorio, il DDL introduce la pena della reclusione da uno a cinque anni e, per l’Ente, una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, per il caso in cui si forniscano volutamente informazioni false.
Verranno altresì introdotte ulteriori sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità delle condotte con previsione di scaglioni che variano da duecento mila euro euro a 1,8 milioni di euro.
Che cosa prevede il decreto legge in materia di Golden Power
Il decreto legge, come noto, ha introdotto in via d’urgenza la regolamentazione integrativa della disciplina in materia di “golden power”, ossia di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per fare così fronte alla complessità delle valutazioni da svolgere da parte delle amministrazioni competenti e assicurare una effettiva tutela delle attività e degli asset di rilevanza strategica, adottando misure per rafforzare la tutela della sicurezza nazionale.
Fulcro principale della norma è la disposizione prevista dall’art. 3-bis, comma 1-bis, secondo la quale “(…) entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo avente ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, sono soggetti alla notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una informativa completa sulla delibera o sull’atto da adottare, in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’informativa, comunica dunque l’eventuale veto ovvero l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni (…)”