Il gasdotto Tap si farà. Se ce ne fosse stato bisogno, una sentenza del Consiglio di Stato mette la parola fine alle ipotesi di blocco dell’opera. Bocciati i ricorsi del Comune di Melendugno e della Regione Puglia sull’Autorizzazione unica rilasciata a Tap il 20 maggio 2015 e sull’applicazione della Direttiva Seveso. Una presa di posizione che arriva a cavallo di giorni di accesa contestazione, in cui gli attivisti no tap avevano bloccato i cantieri di espianto di 211 ulivi nell’area di uscita del micro-tunnel che unirà il gasdotto da mare a terra. Il Consiglio di Stato, che ha emesso la sentenza a 18 giorni dalla discussione, ha definito il ricorso “infondato”. A leggere le carte, ciò che appare più rilevante ai fini del giudizio è il “carattere strategico e di preminente interesse nazionale” del gasdotto tap. Proprio l’interesse pubblico in rilievo, secondo il Consiglio, richiederebbe irregolarità macroscopiche al fine di fermare i lavori del gasdotto. La Regione Puglia, per altro, come sottolineato dal Consiglio, ha sempre condiviso la valenza strategica dell’opera. Al contrario, si è sempre opposta al punto di approdo del gasdotto che andrà a toccare, come ormai noto, un tratto di costa e territorio considerati di forte interesse naturalistico e paesaggistico.
La sentenza del Consiglio di Stato
Nello specifico della valutazione ambientale, uno dei punti chiave del dissenso tra tap e oppositori, e della sua complessità nei termini di attribuzione di autorità delle varie istituzioni, il Consiglio specifica come “la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione, ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura e il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati”.
In poche parole: la costruzione del gasdotto è un’opera di interesse pubblico talmente elevato che, dal momento in cui è stata approvata, sarebbe comunque stata costruita. Nelle parole della sentenza si evince che la messa in opera del progetto non è mai stata realmente in dubbio, nonostante blocchi e ricorsi e la pluralità di opzioni di costruzione. L’atto del Consiglio Superiore precisa fermamente come le varie materie di ricorso del Comune nei confronti di tap fossero di fatto già state superate da atti amministrativi. La Via (Valutazione di Impatto Ambientale), secondo il Consiglio Superiore, è stata trasparente fin dall’inizio, sebbene non iscrivibile all’albo delle autorizzazioni. I vari step dei procedimenti e le successive valutazioni di ottemperanza delle modifiche del progetto, sono solo passi di perfezionamento dell’opera.
I pericoli del gasdotto
Altro capitolo riguarda i pericoli del gasdotto. In materia di prevenzione dei grandi rischi industriali, la sentenza classifica l’opera come struttura di trasporto di gas, e non stabilimento. Le operazioni di manipolazione del gas all’interno del Prt (Pipeline Receiving Terminal, il Terminale di Ricezione) riguardano una variazione limitata di pressione e temperatura. Per questo motivo il gasdotto non è assoggettabile alla direttiva Seveso. Capitolo chiuso.
Ma cosa c’entrano gli ulivi? Considerato il riferimento temporale dei ricorsi, come specificato dopo la sentenza dal Comitato No tap, il dibattito sui 231 ulivi dell’area di uscita del micro-tunnel sembra non chiudersi. Secondo il sindaco di Melendugno Marco Potì, questa sentenza non autorizza l’espianto degli ulivi, essendo ancora il nuovo progetto del micro-tunnel “in attesa di istruttoria per la verifica di esclusione dalla V.i.a.”. Così si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino di Melendugno, che continua la ferma opposizione “all’inizio frettoloso” dei lavori.
Ma la sentenza ribadisce la separazione dei due progetti (gasdotto e micro-tunnel) nei termini progettuali e di assoggettamento al Via: “nella presente fattispecie è evidente che si tratti di opere distinte seppure connesse, e soprattutto che, visto che entrambe le opere sono sottoposte a Via, all’evidenza non v’è ragione sostanziale per invocare la severa giurisprudenza tesa a sanzionare condotte “elusive” impostate su artificiosi frazionamenti di una opera unica in distinti segmenti cui le parti appellanti hanno fatto riferimento”.
Via all’espianto degli ulivi per costruire il micro-tunnel
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, non esistono motivazioni di “irrealizzabilità” del micro-tunnel. Nessuna modifica progettuale mette in discussione l’autorità dell’opera, non la momentanea assenza di ottemperanza. A seguito della sentenza, una nota del Ministero dell’Ambiente, in risposta alla nota regionale del 15 marzo 2017, conferma “l’esistenza di tutti i presupposti volti a soddisfare le condizioni” di ottemperanza dell’A44 e ribadisce la separazione delle fasi progettuali. L’espianto degli ulivi, quindi, in quanto operazione preliminare alla costruzione del micro-tunnel, può iniziare.
La sentenza del Consiglio rappresenta un’altra vittoria di tap di fronte ai ricorsi delle amministrazioni locali, ed elenca con fermezza le motivazioni per cui le varie ipotesi sul progetto sono state scartate o selezionate una dopo l’altra, precisando più volte come nessuna disamina del progetto e delle specifiche situazioni, abbia mai fatto preferire l’”opzione zero”, ovvero la non costruzione del gasdotto.