La liberalizzazione di opere d’arte e il loro commercio e trasporto all’estero, animano il dibattito politico e ripropongono interrogativi sulla gestione dei nostri beni artistici e la loro sicurezza. Fino ad oggi per esportare opere d’arte realizzate più di 50 anni fa, con l’autore in vita, occorreva un’apposita licenza rilasciata dal Mibact. Con la nuova norma la soglia si è alzata a 70 anni, mentre fra i criteri per stabilire la necessità o meno della licenza viene introdotta la valutazione economica delle opere, che non potranno valere più di 140mila euro per i quadri né più di 50mila euro per sculture e libri.
Ma c’è un cavillo che lascia letteralmente a bocca aperta: per stabilire il valore delle opere basterà un’autocertificazione. Con l’implicito e ovvio rischio che in molti possano sottovalutare le opere in Italia per poi rivenderle a cifre maggiorate una volta esportate all’estero.
Ma quanto è sicuro e monitorato il controllo delle opere d’arte conservate in musei e siti culturali in Italia? E il loro trasporto? Quali sono gli standard obbligatori per musei e collezioni private per trasportare in sicurezza ed esporre al pubblico un bene trasferito in prestito a gallerie estere? E come è monitorato il vasto giro di opere trafugate e rubate e che pare sfuggano anche ai più accorti controllori?
È definito “ambivalente” il termine “standard” nelle linee guida elaborate da uno specifico gruppo di lavoro che ha redatto l’atto di indirizzo del ministero dei Beni Culturali ( art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998). Insomma un requisito che esiste o non esiste, un sistema di parametri interconnessi e graduati. La graduazione, per così dire, della forza delle norme e delle indicazioni entro un ampio ventaglio che va dall’obbligo alla raccomandazione. Insomma in estrema sintesi, noi vi diciamo la norma a cui adeguarsi ma poi il resto è a vostra discrezione.
La parola d’ordine nelle linee guida è infatti “flessibilità”, come e quando declinarla spetta unicamente ai gestori di musei e pinacoteche che decidono di organizzare la mostra. Difficile per la Commissione adattarsi alla più volte ricordata varietà della casistica museale italiana, nonché a incorporare indicazioni utili via via prodotte dalla ricerca e dal dibattito nazionali e internazionali.
E così nelle linee guida c’è spazio per molte variabili, compreso la formazione o meno di una figura professionale che in Italia non c’è ma che fuori è comunemente il registrar, ma che nel nostro Paese pare, secondo le linee guida ministeriali, non felicemente traducibile in italiano per la pienezza dei suoi compiti di raccordo tra le competenze diverse del consegnatario, del direttore/curatore, del restauratore, e le professionalità esterne al museo. Per il trasporto dei beni suddivisi per classificazione e vetustà delle opere ci si rifà al DL 42/2004 che definisce ad esempio il cosiddetto “passaporto artistico”.
Per le opere sotto i cinquant’anni, in teoria basta una licenza di libera circolazione, pagando tariffe che variano a secondo del valore che viene attribuito. Variegati i tempi di approvazione delle richieste dei privati. Più complicata l’autorizzazione all’esportazione di opere di interesse pubblico (legge 1089/1939), che però possono viaggiare a discrezione del Ministero, mediante una garanzia da prestare con una cauzione o una fideiussione rilasciata da banche o società assicuratici per un importo superiore al 10% del valore stimato del bene. Resta poi da capire come conservare queste opere, diverse le modalità da seguire per l’imballaggio come per il monitoraggio ambientale e per l’esposizione al pubblico. Ma sembra ormai fuori controllo il vasto di ricettazione di opere d’arte trafugate. Dal sito internet del Nucleo Tutela dei Beni culturali dei carabinieri è possibile consultare l’elenco aggiornato dei reperti mancanti e non ancora ritrovati. http://tpcweb.carabinieri.it/