Centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare in Italia approfittando del caos libico. Non a caso, si apprende da fonti del Viminale, la Francia ha chiesto ufficialmente di prorogare la chiusura delle frontiere con l’Italia per altri sei mesi (per “emergenza nazionale” legata al terrorismo). Il Viminale risponde subito con una direttiva.
La direttiva
Al Sig. Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Sede
Al Sig. Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri – Roma Al Sig. Comandante Generale della Guardia di Finanza – Roma Al Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare – Roma Al Sig. Comandante Generale delle Capitanerie di Porto – Roma e, per conoscenza
Al sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa – Roma
VISTO l’art. 1 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza in forza del quale il Ministro dell’Interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza, è responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha l’alta direzione dei relativi servizi, coordinando in materia i compiti e le attività delle forze di polizia e adottando i conseguenti provvedimenti;
VISTO il d.lgs. 286/1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con particolare riferimento all’art. 11, comma 1 bis, a norma del quale il Ministro dell’Interno emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana;
VISTE le Direttive n. 14100/141(8) del Ministro dell’Interno, datate 18 marzo 2019, 28 marzo 2019 e 4 aprile 2019 recanti disposizioni per il coordinamento unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all’immigrazione illegale ex art. 11 del d.lgs. 286/1998;
CONSIDERATO che il rispetto e la salvaguardia della vita umana in mare comportano l’obbligo di applicare le vigenti normative internazionali, evitando ogni comportamento che concorra alla determinazione di situazioni di rischio per la vita umana e ad incentivare i pericolosi attraversamenti via mare da parte di immigrati;
CONSIDERATO che gli interventi da parte di imbarcazioni private in determinate e circoscritte aree di mare, che si risolvono nel preventivato ed intenzionale trasporto dei migranti verso le coste europee, concretizzano, anche per le attività di pubblicizzazione, una cooperazione “mediata” che, di fatto,
incentiva gli attraversamenti via mare di cittadini stranieri non in regola con il permesso del soggiorno e ne favorisce obiettivamente l’ingresso illegale sul territorio nazionale;
CONSIDERATO, invero, che le strategie criminali dei trafficanti di migranti, pur in difetto di concertazione o collusione, sfruttano l’anzidetta attività in mare svolta da imbarcazioni private che non hanno titolo e legittimazione a porre in essere azioni idonee al contrasto del sopracitato traffico illecito;
CONSIDERATO che la suddetta attività, svolta con modalità sistematiche, accresce il pericolo di situazioni di rischio per la vita umana in mare e determina, a prescindere dalla configurabilità di ogni altra responsabilità, la violazione delle norme nazionali ed europee in materia di sorveglianza delle frontiere marittime e di contrasto all’immigrazione illegale;
CONSIDERATO, altresì, che la suddetta attività può determinare rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto trattasi nella totalità di cittadini stranieri privi di documenti di identità e la cui nazionalità è presunta sulla base delle rispettive dichiarazioni;
RILEVATO che imbarcazioni battenti bandiera italiana o estera hanno svolto le descritte attività sistematiche di prelievo in mare di cittadini stranieri in aree che, ai sensi della vigente normativa internazionale, non rientravano nella responsabilità SAR (Search and rescue) italiana e che tali imbarcazioni hanno rifiutato il coordinamento SAR delle Autorità straniere legittimamente responsabili ai sensi della vigente normativa internazionale ovvero non hanno ottemperato alle istruzioni emanate dalle suddette Autorità;
RILEVATO che l’imbarcazione “Mare Jonio”, nell’ambito di un precedente intervento in acque di responsabilità SAR non italiana, non ha ottemperato alle istruzioni di coordinamento SAR delle Autorità estere legittim a m e n te tito la te a i se n si de lla v ige n te n o r m a tiva internazionale;
RILEVATO che l’imbarcazione nella circostanza indicata, tuttora
oggetto di accertamento nell’ambito di un procedimento penale, ha richiesto l’assegnazione del porto di sbarco alle Autorità italiane in maniera strumentale, dirigendo la navigazione in via preordinata e deliberatamente verso le coste italiane anche in assenza di ogni autorizzazione o presupposto di legge al riguardo, nonostante la consapevolezza del comandante che, sulla base della vigente normativa internazionale, non sussistessero i presupposti di diritto e di fatto per investire le Autorità italiane;
CONSIDERATO che, da dichiarazioni pubbliche, si evince l’intenzione di condurre una nuova analoga attività da parte della “Mare Jonio” che, se attuata, integrerebbe una deliberata violazione delle normative internazionali e della legislazione interna, finalizzata al preordinato trasferimento in Italia di migranti in condizione di irregolarità;
RILEVATA, pertanto, l’esigenza di prevenire la sovradescritta attività illecita;
CONSIDERATI l’obbligo di garantire il pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale relativa alle attività di soccorso, anche al fine di assicurare una coordinata, efficace e responsabile attività di salvaguardia della vita umana in mare da parte delle Autorità Governative legittimamente responsabili e, nel contempo, la responsabilità del Ministro dell’Interno di prevenire e contrastare le violazioni della normativa nazionale ed internazionale in materia di sorveglianza delle frontiere marittime e di contrasto all’immigrazione irregolare, nonché di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica;
AI SENSI dell’art. 11 del d.lgs. 286/1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
DISPONE
di vigilare affinché il comandante e la proprietà della Nave “Mare Jonio”:
- si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in mare e di idoneità tecnica dei mezzi impiegati per la citata attività;
- rispettino le prerogative di coordinamento delle Autorità straniere legittimamente titolate ai sensi della vigente normativa internazionale al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare nelle proprie acque di responsabilità dichiarate e non contestate dai paesi costieri limitrofi;
- non reiterino condotte in contrasto con la vigente normativa nazionale ed internazionale in materia di soccorso in mare, di immigrazione, nonché con le istruzioni di coordinamento delle competenti Autorità.
Le Autorità militari e di polizia destinatarie del presente atto ne cureranno l’esecuzione, a partire da ogni possibile forma di notificazione ed intimazione agli interessati, e la stretta osservanza.
Roma, 15 aprile 2019
IL MINISTRO
Salvini