“Edwin Sutherland ha definito, per primo, il white collar crime. Una spiegazione interessante e che ci fa rendere conto di quanto sofisticato sia il crimine economico, all’interno del quale si colloca il fenomeno del riciclaggio, e quanto competenti siano i white collars”. Giuseppe Miceli è l’autore di “Nuovi obblighi antiriciclaggio”, edito da Maggioli editore, la cui prefazione è di Gian Maria Fara, presidente dell’Eurispes. Miceli è docente al Master Meliusform in ‘Anticorruzione, trasparenza, antiriciclaggio e antiusura’ e per il modulo ‘Antiriciclaggio’ al Master in ‘Avvocati d’affari’ e ‘Giuristi d’impresa’. Il suo volume consente di orientarsi fra le novità della legislazione antiriciclaggio, previste a seguito del recepimento della IV direttiva, avvenuto per effetto del D.Lgs. n. 90/2017. L’autore si sofferma su ciò che le nuove disposizioni concretamente comportano per la lunga schiera dei soggetti coinvolti, individuati dal rinnovato articolo 3 del D.Lgs. N. 231/2007, le nuove disposizioni contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il volume è stato presentato lo scorso 26 gennaio a Roma, presso l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Tra i partecipanti all’evento, Serena Donegani della Legal and Compliance Office Namirial Spa, e Guido Bolaffi, direttore di ‘West immigrazione’, il quotidiano delle politiche emigratorie.
Cosa si intende per “criminalità economica”?
“La criminalità economica comprende la tipologia di reati a contenuto economico che presenta delle relazioni con tutte quelle attività imprenditoriali o professionali. Trattasi di quella categorie di reati in cui emerge il carattere di economicità. Nota è la definizione che qualifica ‘il crimine economico come un atto o serie di atti commessi in assenza di violenza tipica e quindi commessi con dissimulazione, frode, con il fine ultimo di ottenere denaro, ottenere proprietà o ottenere pagamenti’. Questo è il campionario di quelli che vengono classificati reati di carattere economico. Un esperto, come il premio Nobel per l’economia Becker (1992), aveva individuato una serie di fattori che determinano la decisione di agire in maniera criminosa, ed una vera e propria valutazione di costi e benefici. Accade che il criminale, nel momento in cui si trova davanti alla scelta di dover operare un’azione delittuosa di natura economica, faccia una serie di valutazioni: calcola la probabilità di essere punito, opera una valutazione in ordine alla severità delle sanzioni che possono essergli attribuite e, soltanto alla fine di questa valutazione, decide se eventualmente agire. Per questo motivo il legislatore deve essere attento a contemperare quella che è la rilevanza della pena, in modo da renderla un valido deterrente contro le azioni delittuose”.
In cosa consiste essenzialmente l’attività di antiriciclaggio? Trova la strategia attuata attualmente proficua al contrasto? Inoltre, cosa può essere migliorato nella collaborazione che lei definisce “attiva” nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto?
“In ‘Nuovi obblighi antiriciclaggio’ faccio riferimento più volte all’importanza dell’azione svolta dal cosiddetto team ‘antiriciclaggio’. In realtà l’azione antiriciclaggio può vantare la forza di tre componenti importanti: la componente istituzionale, e quindi prima di tutto l’Unità informativa finanziaria (Uif), che è l’organismo che raccoglie le segnalazioni di operazioni sospette, le autorità di polizia competenti , la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le forze di polizia, come il Nucleo di polizia valutaria della guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia. Inoltre, abbiamo anche la componente impresa e professionisti, che non sono quelli elencati nel lungo articolo tre del decreto antiriciclaggio D. Lgs 231 /2007. Ma sono tutte quelle figure in grado di percepire i segnali di riciclaggio e attente a segnalare le opportune attività. C’è poi infine la terza componente: i cittadini. Perché anche i cittadini sono vittime di questo fenomeno e sono chiamati a segnalarlo nei luoghi specifici, segnalando situazioni di allerta da cui possono scaturire attività di riciclaggio. In sintesi, l’attività di questo team che svolge un ruolo attivo, lo stesso direttore della Uif, Claudio Clemente, in occasione della presentazione del rapporto Uif 2016, ha ancora di più valorizzato questo concetto di collaborazione attiva. Ha parlato di una collaborazione pro-attiva di queste componenti del team, in quanto ci deve essere un’attività di proiezione, nella piena consapevolezza che da quella collaborazione può scaturire un’attività di indagine e che possa portare alla repressione, alla prevenzione del fenomeno. Mi chiede cosa possa essere migliorato. Il recepimento della IV Direttiva ha già comportato un perfezionamento del sistema in Italia. L’attenzione del legislatore, tuttavia, è già iniziata dal lontano 1978″.
Chi sono i white collars e in cosa consiste il reato di riciclaggio?
“Precedentemente abbiamo fatto riferimento ai reati di natura economica, in realtà come è facile immaginare da quella stessa definizione, i criminali che compiono determinate azioni non imbracciano un AK47, sono criminali peculiari, chiamati ‘white collars’. Si tratta di una definizione utilizzata da Sutherland che li ha definiti per primo. Una spiegazione interessante che ci fa rendere conto di quanto sofisticato sia il crimine economico all’interno del quale si colloca il fenomeno del riciclaggio e quanto competenti siano i white collars. Secondo Sutherland, infatti, il white collar è un soggetto che gode di una certa rispettabilità nel suo ambiente. Un soggetto appartenente ad una classe alta, che viola il rapporto di fiducia che ha saputo instaurare all’interno del suo ambiente. Difficile da inquadrare, usa lo strumento telematico e informatico dove è più facile commettere azioni delittuose e garantirsi una certa soglia di anonimato”.
Rispetto al D. Lgs 231 /2007 quali sono le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 che recepisce la Quarta Direttiva entrata in vigore dal giugno 2015 ?
“Il D. Lgs 231 /2007 è stato profondamente modificato per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs 90 / 2017 che ha recepito la cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio. E le modifiche sono state profonde. Prima facevo riferimento all’art. 3 dei soggetti obbligati, esteso in quest’ultimo, restano obbligati gli avvocati, ma nel loro caso viene ristretto l’ambito, cosa che i professionisti dell’attività forense richiedevano da anni. Altri soggetti trovano inserimento. E’ cambiato l’approccio dell’adempimento agli obblighi antiriciclaggio, in riferimento a quella pro-attività. Viene richiesto al soggetto una particolare attenzione alla verifica della clientela. Si chiede, inoltre, al soggetto obbligato un’attività di profiling dei propri clienti. Il legislatore non obbliga più alla registrazione dei dati, resta però in vigore l’obbligo della conservazione di quei dati e informazioni. Novità riguardano l’attività di money transfer che sono particolarmente attenzionate per l’effetto della nuova formulazione del D.LGS, 231/ 2007, perché si è rilevato che quelle attività più delle altre si prestano al fenomeno del riciclaggio”.
Il finanziamento al terrorismo è un crimine economico? Quali sono gli aspetti che lo accomunano al riciclaggio e quali lo contraddistinguono ?
“Il finanziamento al terrorismo è l’altro fenomeno che viene accumunato a quello del riciclaggio poichè si è rilevato che, molto spesso, gli stessi criminali e riciclatori dirigono i proventi verso quelle attività. Quello che distingue questi due fenomeni è l’approccio investigativo delle autorità competenti. Nel caso del contrasto al riciclaggio, ciò che si rincorre è l’origine di quella massa di capitali che se delittuosa costituisce, appunto, il reato di riciclaggio. Nel caso di prevenzione e contrasto, l’ approccio è orientato non sull’origine ma sulla destinazione di quella massa di capitali. L’origine può anche essere lecita, ma se quel capitale viene spostato e dedicato al finanziamento del terrorismo, scatta l’attività antiterroristica che è coordinata all’interno del nostro ordinamento giuridico e dalla Direzione nazionale antimafia che ha assunto la denominazione di antimafia e antiterrorismo. Il finanziamento al terrorismo resta, dunque, un fenomeno rispetto al quale il legislatore sta mostrando preoccupazione e attenzione in considerazione anche dell’utilizzo di cripto valute che si prestano al finanziamento oltre che al riciclaggio”.
L’Unità di informazione finanziaria svolge un ruolo focale nella prevenzione e contrasto del riciclaggio. Come viene percepita dal Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale) tale azione? Riguardo al contrasto del finanziamento al terrorismo, vi è necessita di futuri aggiornamenti e nuovi traguardi?
“L’Unità di informazione finanziaria sta svolgendo da anni un’attività che risulta essere vincente sia in termini di prevenzione che di contrasto al fenomeno del riciclaggio. A dirlo è lo stesso Gafi, che valutando il risultato di azioni e metodologie italiane, ha dato atto dell’adeguatezza del sistema e ha riconosciuto l’importante ruolo, anche in ordine ai risultati registrati gli ultimi anni. Il ruolo dell’Uif è fondamentale perché è lì che vengono segnalate tutte le operazioni sospette. Parliamo di quantità di segnalazioni che assumono una mole assolutamente importante. Nel 2015 le segnalazioni hanno superato la soglia delle 75.000 unità e riguardavano oltre 150.000 operazioni sospette. L’Uif le vaglia tutte, alcune sono degne di un’attività di indagine e quindi delegate, altre vengono assorbite dall’Uif ed elaborate in termini di analisi e studio. Per cui, per chi fosse interessato ad un approfondimento sull’antiriciclaggio, consiglio la lettura dei quaderni che periodicamente pubblica Uif, proprio perché offrono un’analisi dettagliata dei fenomeni più ricorrenti delle attività di riciclaggio. E poi, nella seconda parte, segnala quali sono le tecniche emergenti più innovative del riciclaggio e anche da lì è emerso che cripto valute e bitcoin sono strumenti esposti a questo rischio”.
Bitcoin: a quando una normativa?
“Sull’argomento ci sta lavorando il legislatore comunitario che, già da quello che mi risulta, avrebbe chiuso la bozza del V Direttiva Antiriciclaggio (adesso le autorità nazionali e regionali sono chiamate a siglare quella bozza, proporre eventuali modifiche che non saranno sostanziali in quanto la struttura è pronta. Si tratterà di renderla più facilmente applicabile e lavorare sulle linee guida della stessa). Il Bitcoin è un fenomeno che va studiato con attenzione. Già presente dal 2009 nello scenario globale (ma solo da pochissimi anni se ne parla a livello più diffuso), in origine era assente la caratteristica fondamentale della moneta ossia la spendibilità. Veniva infatti utilizzato fino a poco tempo fa all’interno di un mercato nero e, siccome il suo valore rischiava di essere svilito, ecco che gli è stato attribuito il carattere di spendibilità e ancor di più quello speculativo, raggiungendo così livelli vertiginosi. L’effetto bolla però provocherà, come prevedono altri più esperti di me, una sorta di precipitazione. Parliamo sempre di Bitcoin, ma è da ricordare che oggi ci sono più di 900 cripto valute. Il fenomeno infatti è molto più diffuso. Quello che può salvare è quel sistema che è dietro le cripto valute, ossia il ‘block chain’. Se dotate di determinate caratteristiche, ossia consentono la loro rintracciabilità, potrebbero esser utilizzate anche per fini leciti”.