a cura di Luca Ciccotti e Walter Rotonda
La Repubblica di Macedonia, indipendente dal 1991 in seguito alla crisi jugoslava, è situata nel cuore dei Balcani e confina con Bulgaria, Serbia, Kosovo, Albania e Grecia.
La popolazione è di circa 2,2 milioni di abitanti, così composta: macedoni (64,2%), albanesi (25,2%), turchi (3,9%), romeni (2,7%) e serbi (1,8%).
La religione predominante è la cristiano-ortodossa (54,4%), professata dalla popolazione slava, seguita da quella islamica (sunnita 29,9%), diffusa specialmente tra gli Albanesi e i Turchi.
La guerra del 1991, preceduta anche da una crisi economica che ha prima corroso e poi devastato il debole impianto statuale jugoslavo, portò alla dissoluzione delle Istituzioni statuali.
La nuova Repubblica, carente dal punto di vista economico-politico e istituzionale, ha richiamato l’attenzione di organizzazioni internazionali, di singoli Stati, nonché di organizzazioni non governative (ONG).
Le organizzazioni non governative, i cui elementi peculiari sono la volontà privata e l’assenza di profitto dell’attività, hanno avuto la capacità di intercettare le nuove esigenze sociali del Paese e, grazie alla propria indipendenza, a coordinare efficacemente i programmi di aiuti alla popolazione.
Quindi, le organizzazioni non governative, in seguito alla dissoluzione della ex-Jugoslavia, hanno trovato un ambiente favorevole a portare avanti i programmi di aiuti in un paese dove lo stipendio medio è di circa 240 euro.
Le ONG possono dunque concorrere a produrre regole di condotta o ad indirizzare soluzioni e definire strategie di carattere multilaterale, integrando l’azione delle organizzazioni internazionali governative o supplendo ad esse.
Le organizzazioni in parola, che si dividono in fondazioni e associazioni, sono regolamentate dalla “Law on Associations and Foundations” (Official Gazette of the Republic of Macedonia” no. 52/2010 – 135/2011), che definisce i principali adempimenti per l’istituzione delle medesime.
Le ONG, come già riportato, non hanno finalità di profitto economico, ad eccezione di alcuni casi in cui i profitti devono comunque essere reimpiegati per lo scopo dell’attività (art.12, comma 2), non essendo possibile una ripartizione degli stessi (art.12, comma 4).
Facendo riferimento alla suddivisione precedente, per costituire una associazione sono necessari:
- almeno cinque persone di cui tre residenti in Macedonia (art.15, comma 2);
- l’atto di fondazione che deve contenere il nome e l’indirizzo dei soci, il nome, la sede e gli obiettivi dell’associazione (art.17, comma 1);
- lo statuto che definisce puntualmente la natura, gli obiettivi e le attività che l’associazione si propone di realizzare e le regole che disciplinano il funzionamento interno dell’associazione (art.18, comma 2).
- Le informazioni dei soci e dei membri degli organi statutari devono essere aggiornate almeno una volta ogni due anni, inoltre, su richiesta degli interessati, le stesse possono essere mantenute anonime (art.20, comma 2-3).Per costituire una fondazione è necessario:
- avere beni patrimoniali stimati in 10.000 € in Dinari (art.27, comma 2);
- uno o più fondatori, persone fisiche oppure giuridica (art.28, comma 1-2);
- l’atto di fondazione che deve contenere il nome e l’indirizzo dei fondatori, gli obiettivi ed il valore dei beni e deve essere firmato da tutti i fondatori (art.29).
- lo statuto che definisce puntualmente la natura, gli obiettivi e le attività che la fondazione si propone di realizzare e le regole che disciplinano il funzionamento interno della stessa (art.31, comma 2);
Come disciplinato dall’art. 37 della citata legge, le organizzazioni non governative straniere possono operare in Macedonia purché rispettino la normativa.
Tutte le organizzazioni costituite in Macedonia acquisiscono personalità giuridica dopo la registrazione nei rispettivi Albi presso il “Central Registry of the Republic of Macedonia” (art. 6).
I suddetti Albi sono:
- registro delle associazioni e registro dei sindacati;
- registro delle fondazioni;
- registro delle organizzazioni straniere (art.40, comma 1).
Per effettuare la registrazione sono necessari i documenti previsti dall’art.41, tra cui:
- statuto;
- atto costitutivo;
- pianificazione delle attività;
- dettagli riguardo il funzionamento e l’elezione degli organi statutari dell’organizzazione (art.41, comma 1);
Inoltre, le organizzazioni straniere devono allegare le seguenti informazioni (art.41, comma 3):
– lo Stato dove l’organizzazione è registrata e la sede della stessa;
– la forma ed il tipo di organizzazione, secondo le leggi del Paese in cui è registrata.
Fonti internazionali hanno riportato che alcune ONG potrebbero essere state utilizzate come strumento di finanziamento occulto al terrorismo internazionale.
In materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, il Governo macedone ha adottato la legge “Law on Money Laundering Prevention and other Criminal Proceeds and Financing Terrorism (no.4/2008, 57/2010, 35/2011 and 44/2012)”
Come sancito dalla suddetta norma, la struttura preposta al controllo dei flussi finanziari è la Financial Intelligence Office (FIO).
La FIO, membro ufficiale dell’Egmont Group dal 2004 e del Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro, è istituita, come disposto dall’art. 3, comma 1 della citata legge, presso il Ministero delle Finanze e svolge un ruolo fondamentale nella ricerca, raccolta, analisi e conservazione dei dati ottenuti dagli Enti Pubblici previsti dalla presente normativa.
In base all’art. 3, comma 2, la FIO ha il compito di predisporre e presentare relazioni alle Autorità statali qualora vi siano sospetti riguardanti operazioni di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo, nonché cooperare con gli Organi Istituzionali previsti dall’articolo in parola.
I suddetti organi istituzionali forniscono alla FIO i dati e le informazioni nei seguenti casi:
- quando esiste un sospetto oppure qualora esistano gravi motivi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo;
- in caso di transazioni in contanti di importo pari o superiore a 15.000 euro, ovvero al controvalore in dinari macedoni;
- in caso di più transazioni in contanti pari o superiore a 15.000 euro, ovvero al controvalore in dinari macedoni, che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata (art.29).
Il direttore della FIO è nominato, per un mandato di quattro anni, dal Governo su proposta del Ministro delle Finanze, tra le persone dotate di adeguati requisiti di professionalità e conoscenza del sistema finanziario (art. 4, comma 1).
Tutte i dati e le informazioni in possesso della FIO sono confidenziali e non possono essere utilizzati salvo nei casi previsti dalla citata legge.
L’ufficio dovrà conservare i suddetti dati e informazioni per almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, dopo tale termine i medesimi potranno essere distrutti.
La FIO, in base all’art. 44, può concludere accordi di cooperazione con le autorità di altri Stati che perseguono la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo .
La regione dei Balcani occidentali ha rappresentato una rotta di transito da e verso le zone di conflitto in Medio Oriente, infatti, circa 800 foreign fighters, nel 2016, potrebbero essere partiti dai paesi dei Balcani occidentali verso la Siria.
Il Governo macedone, per fronteggiare un eventuale problema per la sicurezza interna, ha adottato una legislazione per il contrasto al terrorismo internazionale, prevista dal codice penale nei seguenti articoli:
- art.322-a (foreign fighters) stabilisce che chiunque arruola, addestra, trasferisce e partecipa in forze militari e paramilitari straniere con finalità di terrorismo, è punito con cinque anni di reclusione.
- art. 394-a (organizzazione terroristica) stabilisce che chiunque organizza un gruppo oppure una associazione criminale che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo è punito con otto anni di reclusione.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione fino a dieci anni;
- art. 394-b (terrorismo) stabilisce che chiunque pone in essere condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con dieci anni di reclusione;
- art.394-c (finanziamento al terrorismo) stabilisce che chiunque raccoglie beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte, utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo è punito con quattro anni di reclusione.