Come volevasi dimostrare, il popolo della Catalogna ha deciso, attraverso lo strumento del referendum, di tagliare ogni rapporto con il resto della Spagna appellandosi al diritto di autodeterminarsi, quindi di avviare la procedura di secessione dallo Stato spagnolo.
Sul referendum, dove i catalani hanno votato per la propria indipendenza dalla Spagna, va evidenziato che esso è stato reputato illegittimo proprio dalla Corte costituzionale iberica – ma anche una messa in scena, come è stato definito dal Primo Ministro – per la mancata autorizzazione del governo spagnolo al suo svolgimento.
Il braccio di ferro tra il governo centrale e quello di Barcellona si è disputato e continua a disputarsi su due posizioni differenti e contrastanti. Mentre le autorità governative di Madrid si sono appellate al dettame costituzionale di condanna dell’iniziativa referendaria voluta dai catalani, il governo locale di Barcellona ha reclamato il principio di autodeterminazione sancito dal diritto internazionale.
Il principio di autodeterminazione
Su tale principio va sottolineato che esso implica il diritto per i gruppi che sono presenti nell’ambito territoriale di uno Stato di vedere riconosciute “le proprie aspirazioni di autogoverno, come pure la loro identità culturale e, in particolar modo, il diritto di ciascun popolo di essere governato da un regime che incarni lo status politico da esso prescelto”. In aggiunta, va precisato che esso costituisce, nel contesto delle relazioni internazionali, un principio vincolante erga omnes che è divenuto ormai norma cogente, cioè a dire che non può essere, in alcun modo, contestato, in quanto ricavabile dalla prassi effettiva degli Stati e non come slogan propagandato da un gruppo o movimento.
Il principio, è opportuno ricordarlo, è presente in alcuni articoli della Carta delle Nazioni Unite ed ha trovato applicazione durante gli anni della decolonizzazione della metà del secolo scorso, quando i popoli, sotto il dominio delle colonie straniere, reclamavano il diritto di darsi un proprio assetto politico, economico, sociale e culturale in assoluta libertà.
In aggiunta va chiarito che su questo punto il diritto internazionale non ha alcun potere di interferire nella domesticjurisdiction o dominio riservato degli Stati e che, pertanto, non può inibire, ad esempio, alla stessa Catalogna di indire un referendum che ha come scopo quello di raggiungere unilateralmente l’indipendenza dallo Stato di appartenenza, cioè la Spagna.
Se si legge, a titolo emblematico, il parere emesso nel 2010 dalla Corte Internazionale di Giustizia sulla questione del Kosovo, si può notare che i giudici internazionali hanno posto in rilievo che una dichiarazione unilaterale di indipendenza può anche essere considerata legittima, basta che non vada contro le norme di diritto internazionale.
Da qui si desume che la stessa Catalogna si è attenuta al contenuto delle norme di diritto internazionale senza violarle. Sempre in quest’ottica, si può affermare che il referendum che ha avuto come oggetto il quesito “Vuoi che la Catalogna diventi uno Stato indipendente in forma di Repubblica?”, per le norme internazionali non costituisce un illecito, mentre per le autorità spagnole rappresenta una violazione della propria costituzione.
Secessione
Al desiderio concreto dell’indipendenza della Catalogna, si aggiunge anche la questione concernente la secessione che consiste nella separazione di uno Stato da un altro per formare una nuova entità. Su questo punto va rilevato che la secessione avviene nel momento in cui parte di uno Stato decide di separarvisi per diventare una nuova entità statuale indipendente.
L’assenza del diritto a dividersi dallo Stato di appartenenza viene a scontrarsi con il diritto di autodeterminarsi enunciato nella Carta delle Nazioni, all’interno dei confini statuari. Difatti, la Catalogna è libera di avere i propri rappresentanti e raggiungere un’autonomia totale attraverso un’esplicita richiesta al governo centrale, ma il tutto ha luogo all’interno dei confini spagnoli. Per questo è importante sottolineare che il diritto all’autodeterminazione non può essere posto sulla stessa linea del diritto di ottenere l’indipendenza, vale a dire che la regione catalana non può pretendere di staccarsi unilateralmente dal resto della penisola iberica.
La posizione della comunità internazionale
A livello internazionale c’è molta prudenza nell’avallare il riconoscimento della Catalogna a Stato indipendente e sovrano, con una propria personalità giuridica. Lo stesso dicasi a livello di Unione Europea, dove quest’ultima ha già manifestato il proprio diniego nel sostenere la causa di indipendenza della Catalogna stessa, in quanto le autorità di Bruxelles temono che possa sfociare in un effetto domino sul piano politico, come pure giuridico, anche in altre zone dell’Ue. Infatti, l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e l’identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, evitando di interferire negli affari interni dei Paesi membri.
Sarà davvero arduo per i catalani raggiungere l’obiettivo prefissato della nascita di uno Stato indipendente e sovrano a livello politico, giuridico, ed entro la comunità internazionale. Ma, facendo prevalere il buon senso, potrà avvalersi dello strumento del negoziato o dei buoni uffici con il governo spagnolo al fine di ottenere più autonomia ed evitare in tal modo che si arrivi ad un braccio di ferro duraturo, tanto da compromettere l’ordine pubblico e l’ordinamento giuridico dell’intera nazione.